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Il numero di febbraio '08

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Gli articoli
CCNL: finalmente il Contratto
Lavoratori interinali: indennità di disoccupazione
Contratto Artigiani: ancora nessuna novità
Elezioni rappresentanti di Cometa
Finanziaria 2008: vantaggi fiscali per inquilini e proprietari
Bonus incapienti

 

Finalmente il Contratto

Tabelle salariali Federmeccanica Confapi

Periodo di preavviso Federmeccanica Confapi

Dopo mesi di trattativa complicata, grazie anche alla mediazione del ministro del lavoro si è arrivati all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale dell'industria metalmeccanica. Il risultato contrattuale, anche se arrivato con più di 6 mesi di ritardo rispetto alla naturale scadenza, è positivo soprattutto nel riconoscimento dei nuovi diritti di informazione, dei diritti per i lavoratori migranti, dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro, del salario che realizza la condizione di piena tutela del potere di acquisto.

Risultati parziali, anche se importanti sono stati ottenuti sul mercato del lavoro e sulla tutela del lavoro precario per i quali il contratto conquista risultati più avanzati rispetto a quelli previsti dalla legge e sull'inquadramento professionale che ha rinviato l'effettiva riforma pur garantendo alcuni significativi risultati a partire dalla unificazione dei diritti tra operai e impiegati. Su questi punti occorrerà fare ulteriori passi avanti utilizzando tutti gli spazi previsti dal nuovo contratto e nella contrattazione aziendale di prossima apertura.

Importante è l'affermazione di un elemento perequativo per i lavoratori sprovvisti di contrattazione, pari a 260 euro ogni anno, che sia pure in quantità ancora limitate, raggiunge l'obiettivo di distribuire salario anche alle piccole aziende. La conclusione unitaria pur essendo segnata da qualche elemento di sofferenza, è un risultato da rimarcare perché riapre tra i metalmeccanici una sana dialettica tra i diversi modelli e conduce la categoria all'esercizio della mediazione delle posizioni che aiuta la crescita di un sindacalismo più rigoroso e attento ai contenuti. Nel merito

RELAZIONI SINDACALI  - Viene istituito un ente Bilaterale per la gestione dell'Osservatorio Nazionale, con personalità giuridica autonoma. Potranno essere realizzate specifiche iniziative di studio e di ricerca per analizzare lo stato di salute del settore. Il lavoro dell'osservatorio sarà articolato per sessioni tematiche (formazione, salute e sicurezza, andamento settore, sviluppo industriale etc.).

INFORMAZIONI E CONSULTAZIONE - Viene recepito il diritto alla informazione e consultazione in tutte le aziende superiori a 50 addetti. Una commissione paritetica delibererà sulla necessità di riservatezza delle informazioni.

FORMAZIONE - Viene sancito il principio relativo al diritto individuale alla formazione, l'esercizio di tale diritto deve essere definito a livello aziendale (modalità e durata corsi ecc.).e monitorato dalle apposite commissioni.

MIGRANTI - Il Contratto prevede l'istituzione della "Commissione per l'integrazione" che ha il compito di individuare soluzioni sulle mense aziendali che considerino le diverse culture. Anche attraverso l'ente bilaterale si potrà prevedere la traduzione in varie lingue delle norme sulla sicurezza. E' stato definito il diritto di priorità nella richiesta dei permessi per espletare le relative pratiche burocratiche. I migranti verranno inoltre esentati dalla percentuale di assenza, se frequenteranno corsi di italiano. Si agirà sul ministero della istruzione per favorire la formazione dei migranti.

PARIFICAZIONE OPERAI/IMPIEGATI - Si è raggiunta un'importante intesa sulla parificazione dei trattamenti tra operai e impiegati. Nello specifico, a partire dal 1 gennaio 2009 si accomunerà in un'unica disciplina (salvaguardando gli accordi aziendali di miglior favore e prevedendo a livello aziendale eventuali armonizzazioni) le precedenti normative ed in particolare:

- Ferie: rispetto all'attuale normativa, gli operai matureranno, dopo 10 anni di anzianità un giorno di ferie aggiuntivo e dopo 18 anni, una settimana aggiuntiva (40 ore). L'anzianità pregressa (attualmente maturata) dai lavoratori in forza al 31.12.2007 a partire dal 1.1.2008 sarà considerata utile ai fini del raggiungimento di 1 giorno di ferie aggiuntivo solo per coloro che possiedono 55 anni di età e 10 anni di servizio

- Periodo di prova: vengono riscritti i periodi di prova previsti da entrambe le discipline

*se prestata la medesima professionalità in altre aziende, se svolto e completato l'apprendistato professionale presso altre aziende

- Maturazione ratei (13-ma mensilità): si è concordato il riconoscimento al 100% della quota parte di 13 esima sul periodo di prova prestato ma non superato. Attualmente, tale maturazione non è prevista nel contratto.

- Lavoratori atipici (tempo determinato e somministrato): in caso di trasformazione a tempo indeterminato, non è previsto il periodo di prova.

-Periodo di preavviso: (vedi tabella) Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni. Ciò modifica l'attuale disciplina impiegati che faceva decorrere tale periodo dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

- Mensilizzazione : la retribuzione, come avviene già per gli impiegati, verrà mensilizzata. Rispetto alla situazione attuale ciò comporta una differenza sulla retribuzione pari a circa 100 euro (circa 11 ore annue).Verrà istituita pertanto, per i soli operai in forza, una voce salariale strutturale pari alle 11 ore corrispondente alle ore mancanti e in tal modo rivalutata nel tempo. La retribuzione verrà corrisposta entro la fine del mese di competenza, salvo diversi accordi o prassi aziendali.

Ai soli lavoratori cui si applica il CCNL Uniomeccanica, sul capitolo delle fesitività infrasettimanali, poiché era previsto il pagamento di otto ore, verrà corrisposta una erogazione aggiuntiva di 1 ora e 20 minuti in occasione di ciascuna festività. Tale trattamento sarà garantito anche qualora la festività dell'Epifania cada di sabato o domenica.

- Trasferte impiegati: si applicherà l'attuale normativa degli operai che è migliorativa.

- Lavoro notturno: ai fini retributivi, il periodo notturno decorre dalle 12 ore successive, all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo di lavoratori; sono fatti salvi gli accordi e le prassi aziendali.

- Passaggio temporaneo di mansioni: i lavoratori avranno diritto al passaggio a categorie superiori se sono adibiti a mansioni superiori per un periodo pari a 30 giorni continuativi oppure 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nel triennio. Per l'acquisizione della VI e VII categoria i periodi sono rispettivamente, 3 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni.

- Scatti di anzianità: saranno aboliti i meccanismi di assorbimento degli scatti nei casi di passaggio di categoria; avverrà pertanto la loro progressiva rivalutazione, mantenendo il numero massimo di 5 scatti (1 ogni biennio). In caso di passaggio a categoria superiore, il lavoratore conserverà l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità (scatti) nonché il numero degli stessi.

- Sospensione e interruzione lavoro: le aziende retribuiranno le ore di sospensione, dovute a cause non imputabili a responsabilità aziendale, qualora non sia consentito/autorizzato il ricorso ad altri strumenti (ammortizzatori sociali).

REGOLAMENTI DIRETTIVI TERRITORIALI - Le parti si impegnano ad eleggere/nominare un numero di componenti per unità produttiva proporzionale alla rappresentatività dell'organizzazione in azienda (e alle dimensioni di essa). In caso di contenzioso verranno convocate le parti a livello provinciale e poi nazionale.

AMBIENTE E SICUREZZA – è stato definito l'impegno a fornire informazione periodiche( di norma semestrali) ai lavoratori previa consultazione del RLS. Tali informazioni riguarderanno anche le attività di prevenzione e del monitoraggio dei rischi segnalati e delle tipologie di infortunio verificatisi in sede aziendale. Su richiesta del RLS l'azienda consegnerà copia di tale documento e del registro degli infortuni. Il monte ore degli Rls viene elevato a 50 ore per le unità produttive tra i 50 e 100 addetti e di 70 ore per le unità produttive superiori ai 100 dipendenti. Infine, è possibile concordare in sede aziendale o attraverso gli organismi paritetici territoriali, programmi formativi per RLS quantitativamente (ore) più ampi di quelli previsti dalla legge (32 ore).

REPERIBILITA' - l'azienda si impegnerà, su questo tema, a dare preventiva informazione alla Rsu illustrando le modalità, i lavoratori coinvolti e la loro professionalità. E' prevista una verifica annuale con la Rsu. Nel caso in cui il lavoratore ritenga di avere giustificato motivo che gli impedisca lo svolgimento di tale reperibilità può chiedere un incontro con la direzione aziendale con l'assistenza della Rsu. Le prestazioni lavorative in reperibilità sono remunerate come lavoro straordinario. E' permessa la deroga (in via eccezionale) alle 11 ore di riposo giornaliero, garantendo in ogni caso un riposo minimo di 8 ore. Vengono rivalutate le attuali tabelle di indennità per il lavoro in reperibilità con incrementi del 7%.

TRASFERTE - Le indennità previste dal ccnl saranno rivalutate del 10%.

INQUADRAMENTO - vengono adottati i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento di Fim-Fiom-Uilm del 25.10.2007; la ripresa del confronto sulla riforma del sistema d'inquadramento dal 1° marzo 2008 e termina il 28 febbraio 2009. Dal 1° marzo 2009 nel caso in cui il confronto tra le parti non abbia portato alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, si darà luogo a:

- Alla trasformazione dell'attuale 5S con una specifica categoria;

- alla istituzione della III erp. ( i profili di tale categoria verranno definiti all'interno della commissione).

- alla istituzione della categoria quadri

MERCATO DEL LAVORO – Per i lavoratori atipici viene definito un percorso per la loro stabilizzazione: viene fissato un limite massimo di 44 mesi (tempo determinato più interinale) e include l'eventuale proroga successiva ai 36 mesi (prevista dalla legge).

APPALTO – PAR-TIME E CONTRATTI DI INSERIMENTO - Su questi capitoli partirà una commissione di lavoro alla firma del contratto.

ORARIO – E' stato respinto il tentativo di ampliare la flessibilità con la riconferma dell'art.5 del CCNL.

PAR (permessi anni retribuiti) - Nella definizione, tramite esame congiunto, del calendario annuale di ferie, qualora non venissero utilizzati tutti i 7 PAR collettivi già previsti dal ccnl, si potrà spostare all'anno successivo la fruizione individuale di 8 ore (1 Par). In alternativa il lavoratore potrà chiedere, entro il mese di Novembre (con pagamento a dicembre) la monetizzazione del Par medesimo.

Il preavviso per richiesta Par da parte del lavoratore scende da 25 a 15giorni.

STRAORDINARI - la quota esente da comunicazione viene incrementata per tutte le aziende di 8 ore annue.

ORARIO PLURISETTIMANALE - In accordo con la rsu, tale modulazione di orario, potrà essere utilizzata dalle aziende per stagionalità di prodotto e di mercato e per picchi produttivi.

Viene rafforzata la procedura sulla "non ostatività" del negoziato aziendale attraverso il coinvolgimento delle strutture territoriali: qualora non sia stata raggiunta una intesa entro il decimo giorno (di calendario) dalla comunicazione della direzione aziendale alla RSU è facoltà delle Parti effettuare un incontro a livello territoriale. Le maggiorazioni per le ore prestate in orario plurisettimanale vengono elevate a maggiorazione dal 10 al 15% (dal lunedì-venerdi) e dal 15 al 25% (sabato) per quelle effettuate nella giornata di sabato.

Nel caso di mancato recupero, nei periodi di discesa lavorativa, è prevista la possibilità di concordare con la Rsu la riprogrammazione del recupero e/o la monetizzazione (con le maggiorazioni del 50%) o l'accantonamento in banca-ore per la gestione individuale del recupero. In caso di mancato accordo con le Rsu, il tentativo di accordo viene esperito a livello territoriale e senza accordo la programmazione resta quella concordata precedentemente con le Rsu.

BANCA ORE è stata abolita la franchigia.

SALARIO (vedi tabelle)

Sono state raggiunte intese diverse con Federmeccanica e Unionmeccanica. La richiesta della piattaforma era di 117 euro per 24 mesi.

Il CCNL Federmeccanica prevede 127 euro medie mensili (V livello) per 30 mesi. L'aumento sarà erogato in 3 tranches di 60 euro. (a gennaio 2008), 37 euro. (gennaio 2009), 30 euro. (settembre 2009).

Il CCNL Unionmeccanica prevede 131euro medie mensili(V livello) per 31 mesi. L'aumento sarà erogato in 3 tranches di 60 euro (a gennaio 2008), 37 euro. (gennaio 2009), 34 euro. (settembre 2009).

UNA TANTUM di 300 euro lorde (in un' unica tranche a marzo 2008) comprensivi dell' Indennità di vacanza contrattuale IVC già erogata (33,56 euro). Al netto di tale indennità l'una tantum è pari a 267 euro uguale per tutti.

Assorbibilità supermini - Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o che siano stati riconosciuti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali

Mancato premio di risultato (elemento perequativo) - Verrà reso strutturale l'attuale meccanismo di erogazione del mancato premio di risultato, con gli stessi criteri del ccnl 2006 (solo per i lavoratori con nessuna voce salariale aggiuntiva ai minimi contrattuali) incrementandolo dalle attuali 130 euro a 260 euro annuali e sarà erogata con la mensilità di Giugno di ogni anno.

Quota contratto – E' stata definita una quota contributo contrattuale per i lavoratori non iscritti al sindacato pari a euro 30 da farsi con delega negativa; i lavoratori non iscritti che non intendono aderire dovranno comunicarlo all'azienda tramite apposito modulo.

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Forse non tutti sanno che.......

Anche per il lavoratore interinale/temporaneo è possibile usufruire della Indennità di Disoccupazione Ordinaria con requisiti ridotti per i giorni non lavorati nel 2007.

L'importo dell'indennità è pari al 35% della retribuzione giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino ad un massimo di 180 giorni.

Per avere diritto alla prestazione di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti si richiedono almeno 78 giornate di lavoro per l'anno 2007 (comprese le assenze per ferie, festività, malattia, infortunio) ed avere una anzianità assicurativa di almeno 2 anni (rapporto di lavoro entro il 31/12/2005 ed un contributo settimanale versato entro tale data ).

La domanda di Disoccupazione Ordinaria REQUISITI RIDOTTI per l'anno 2007, deve essere presentata entro il 31 Marzo 2008. E' opportuno quindi rivolgersi agli sportelli INAS CISL e/o ALAI CISL.

 

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Contratto Artigiani

Ancora nessuna novità

La sede del Ministero del Lavoro ha consentito di chiudere il Contratto dell'industria ma non ha però fatto fare grandi progressi a quello dell'artigianato. All'inizio di febbraio infatti, si sono svolte in tale sede, due giornate di trattativa per il rinnovo del CCNL imprese artigiane metalmeccaniche. Negli incontri sono stati affrontati tutti i temi della trattativa e, su alcuni di essi, laddove le posizioni sono parse conciliabili, si è deciso di iniziare a scrivere testi utili per comporre l'accordo.

Purtroppo sulla maggior parte dei capitoli però le distanze tra le posizioni restano profonde. Infatti, relativamente al diritto di poter fare assemblee in azienda, anche soltanto su alcune materie predefinite, c'è totale indisponibilità delle Organizzazioni Artigiane (ricordiamo che oggi è prevista la possibilità di fare l'assemblea ma fuori dall'azienda). Sulle norme relative al mercato del lavoro per contenere le forme contrattuali precarie non c'è alcuna apertura, così come c'è stata una risposta negativa alla richiesta di migliorare la contribuzione ad Artifond; sulla retribuzione dei primi tre giorni di malattia anche quando la malattia dura meno di 7 giorni; negata la possibilità di istituire una indennità per mancata contrattazione di secondo livello; infine, tema dell'ambiente e sicurezza viene considerato un tema da trattare in sede confederale.

Disponibilità sono invece state espresse con aperture su: rilancio degli osservatori di settore, istituzione di una commissione per la riforma dell'inquadramento, recepimento nel ccnl della legge 53/200 sui congedi parentali e formativi, modalità di fruizione di ferie, PAR, banca ore e formazione continua per i lavoratori part time.

Sul salario, gli artigiani hanno respinto la richiesta di migliorare le maggiorazioni in caso di flessibilità degli orari di lavoro, ma sono disponibili a migliorare l'indennità di trasferta e di reperibilità senza però arrivare a quantificare l'offerta.

Per la rivalutazione delle retribuzioni la proposta che è stata fatta dagli artigiani ma da noi giudicata insufficiente, è pari a 91euro di aumento al 5° livello. Tale aumento è calcolato in base all'inflazione reale del 2005, 2006, 2007 e in base all'inflazione programmata per il 2008, prendendo a riferimento i soli minimi tabellari e risulta inferiore a quanto è stato riconosciuto in tutti gli altri rinnovi di categoria stipulati.

Resta sempre aperto il contrasto sull'apprendistato, perché gli artigiani insistono nella richiesta di regolamentare la materia con una normativa che peggiora quanto previsto dalla legge.

La trattativa rimane quindi molto complicata.

 

 

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Rinnovo rappresentanti nell'assemblea di Cometa

In aprile le elezioni

Nel mese di aprile si terranno le elezioni dei Delegati nell'Assemblea di Cometa, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni coinvolgeranno lavoratori aderenti ed imprese associate in regola con la contribuzione ad un mese dalla data di indizione delle elezioni. Le Aziende sono impegnate a dare comunicazione ai lavoratori della scadenza elettorale e ad affiggere nelle bacheche la locandina.

Verranno eletti 90 delegati, 45 dei quali in rappresentanza delle imprese e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati. Il termine per la presentazione delle liste alla commissione elettorale è fissato per il giorno 14 febbraio 2008.

Entro il 14 marzo verranno inviate a tutte le aziende le liste dei candidati; quelle dei candidati in rappresentanza dei lavoratori dovranno essere esposte in luogo visibile ed accessibile a tutti presso le aziende nei 15 giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni.

Il voto dei lavoratori associati potrà avvenire:

- con invio postale della scheda che dovrà pervenire al Fondo entro il 14 maggio

- tramite i punti di raccolta aziendale che verranno istituiti nelle unità produttive con almeno 200 aderenti al Fondo.

Dell'istituzione dei "punti di raccolta" presso la singola unità produttiva sarà data informazione agli aderenti contestualmente all'affissione delle liste nella bacheca sindacale aziendale". Successivamente allo spoglio delle schede votate e alla proclamazione dell'Assemblea dei Delegati la nuova Assemblea così eletta provvederà ad eleggere come previsto dalle norme statutarie il nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo Cometa. E' importante che tutti gli associati partecipino al voto, non solo per espletare un diritto individuale ma anche per sostenere il proprio candidato presente nella lista unitariamente definita da Fim-Fiom-Uilm.

 

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Finanziaria 2008

I Vantaggi fiscali per inquilini e proprietari

La Finanziaria 2008 ha confermato alcuni provvedimenti e ne ha introdotti di nuovi che è opportuno conoscere perché consentono risparmi ai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi.

Alcune misure sono quelle che prevedono agevolazioni per proprietari di case e inquilini. Le misure presenti nella legge finanziaria per il 2008 difficilmente produrranno miglioramenti della pesante crisi abitativa in atto che colpisce principalmente il settore della domanda in affitto. Sono, però, previste agevolazioni per i proprietari e, seppure in modo insufficiente, per gli inquilini, che di seguito illustriamo relativamente alle sole norme in vigore nel 2008.

In particolare per gli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con contratti stipulati o rinnovati in base alla legge 431/98 (che disciplina le locazioni degli immobili ad uso abitativo) sono previste:

Ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione in base alla legge 431/1998, per la propria abitazione principale, purché diversa dall'abitazione principale dei genitori, spetta una detrazione di 991,6 euro per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

Le detrazioni non sono cumulabili e l'inquilino può scegliere di fruire di quella più favorevole. Per i soggetti incapienti è prevista l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita.

Alcuni miglioramenti sono previsti anche per gli studenti fuori sede. La detrazione IRPEF del 19%, nella misura massima di euro 500,00 l'anno, relativa gli affitti di studenti universitari fuori sede si applica anche ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, ecc...

Più interessanti i miglioramenti per i proprietari a partire dalla riduzione dell'ICI per la prima casa.

Alla detrazione base di euro 103,29 è aggiunta una ulteriore detrazione (1,33 per mille sul valore dell'immobile ai fini ICI), fino ad un massimo complessivo di euro 303,29. La detrazione è esclusa per immobili di categoria catastale: A1, A8, A9. Altro miglioramento è la riduzione del reddito imponibile dei fabbricati in locazione e della tassa di registro. Per le abitazioni locate ai sensi della legge 431/98: (vedi tabella)

La riduzione IRPEF/IRPEG si applica: a) per i contratti a regime "convenzionato", solo per la locazione di abitazioni situate nei comuni ad alta tensione abitativa; b) per i contratti "studenti universitari", solo nei comuni sede di corsi universitari e comuni limitrofi. Per tutte le altre locazioni la riduzione resta pari al 15%, con la sola eccezione degli immobili locati ai Comuni per soddisfare esigenze di natura transitoria.

Per i contratti di locazione a "canone convenzionato" si applicano le riduzione di aliquota sul valore dell'immobile ai fini ICI stabilite dai Comuni in applicazione della legge 431/98. Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di importo non superiore a euro 500, non è dovuta imposta.

Ai fini della determinazione per carichi di famiglia e delle detrazioni per tipologia di reddito, è previsto che il reddito complessivo venga assunto al netto del reddito prodotto dall'abitazione principale e delle relative pertinenze. Inoltre, il limite massimo degli oneri (interessi passivi) relativi a mutui garantiti da ipoteca per la detrazione IRPEF del 19%, relativamente all'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno, viene aumentato a euro 4.000,00.

L'aliquota agevolata dell'imposta sostitutiva sui mutui viene fissata nella misura del 2% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo.

Viene istituito un Fondo di solidarietà di 10 milioni di euro per interventi a favore di chi è in difficoltà nel pagare il mutuo riferito all'acquisto dell'abitazione principale. Il mutuatario potrà chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. In tal caso il contratto è prorogato. Il fondo si accollerà le spese della procedura. Alla fine della sospensione il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità previsti dal contratto.

Escluse per il cliente penali e oneri di qualsiasi natura in caso di trasferimento del mutuo a banca diversa da

quella iniziale. È fatta salva la possibilità della prima banca di pattuire un miglioramento delle condizioni del

mutuo in essere.

Vengono prorogati al 31.12.2010 i termini per l'applicazione della detrazione IRPEF del 36% e per l'aliquota agevolata IVA del 10% sulle spese fatturate dal 1 gennaio 2008 e sostenute per interventi di recupero. Il tetto massimo è di 48.000 euro per unità immobiliare. Le agevolazioni sono applicabili a condizione che la spesa per la manodopera sia evidenziata nella fattura. L'aliquota agevolata al 10% è applicata ai privati che diventano proprietari entro il 30.06.2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31.12.2010.

Prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su pareti, pavimenti

e finestre, finalizzati all'installazione di pannelli solari che producano acqua calda e per la sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale. Le spese debbono essere sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione é pari al 55% con un tetto massimo di 100.000 euro. Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in quote annuali di pari importo, con un minimo di tre e un massimo di dieci rate.

Nel trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati finalizzati alla realizzazione di

programmi di edilizia residenziale, è fissata all'1% l'aliquota dell'imposta di registro e quella catastale, mentre l'imposta ipotecaria è stabilita in misura pari al 3%. La riduzione è sottoposta al vincolo temporale di 5 anni, entro cui è necessario ultimare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento.

Per il restauro degli edifici ubicati nei centri storici in Comuni con meno di 100.000 abitanti, sono previsti, con interessi a carico dello Stato, mutui ventennali fino a 300.000 euro.

In caso di cessioni di fabbricato o porzioni dello stesso, il soggetto tenuto al pagamento dell'Iva è il cessionario. La norma si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.

 

Altri vantaggi

La finanziaria 2008 prevede poi miglioramenti su altre materie: alcune consentono detrazioni già nella prossima dichiarazione dei redditi riferendosi a spese sostenute nel 2007; altre riguardano spese che si sosterranno nel 2008 e potranno essere scontate con il prossimo anno.

In particolare le spese sostenute nel 2007 per la sostituzione di un vecchio frigorifero o un congelatore, con uno nuovo di classe energetica A+, si ottiene una detrazione d'imposta fino a 200 euro, pari al 20% di una spesa massima di 1.000 euro.

Le rette pagate per la frequenza all'asilo nido, sia privato che pubblico, permettono di recuperare fino a 120 euro d'imposta, pari al 19% di una spesa massima di 632 euro per ogni figlio che frequenta il nido.

Le spese sostenute dai collaboratori a progetto o dai ricercatori, per l'acquisto di un nuovo computer, permettono di recuperare il 19% su una spesa massima di 1.000 euro, pari a 190 euro.

Dal 2009 sarà invece possibile detrarre le spese del 2008 sostenute per:

- abbonamenti per trasporto pubblico locale detraibili fino a 250 euro del loro costo, consentendo un recupero del 19%, pari ad un massimo di 48 euro;

- le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti, di ogni ordine e grado scolastico, recuperabili fino a 95 euro pari al 19% di una spesa massima di 500 euro.

Infine sono previsti altri provvedimenti importanti.

Dal gennaio 2008 coloro che sono iscritti o si iscriveranno ad un fondo di pensione complementare possono trasferire su esso non solo il TFR che matura dal momento dell'iscrizione al fondo, ma anche le quote di TFR maturate prima del 1 gennaio 2007. Questa opportunità permette un trattamento privilegiato sull'imposta da pagare per il TFR al momento di andare in pensione, che va da un minimo del 9% ad un massimo del 15%, in funzione del periodo trascorso in azienda. Il TFR mantenuto in azienda è, invece, tassato mediamente tra il 23% e il 30%.

Fino al giugno 2008 è possibile effettuare una perizia sul valore dei terreni posseduti al 1 gennaio 2008 versando l'IVA al 4% sul valore accertato ed evitando così, in caso di successiva cessione, una imposizione fiscale pesante per effetto della plusvalenza.

 

Lo scontrino parlante

Cambia lo scontrino che il farmacista deve rilasciare per avere diritto alle detrazioni fiscali sulle spese per i medicinali e gli altri prodotti acquistati in farmacia: ora, come prevede la legge Finanziaria 2008, serve lo "scontrino parlante". Questa novità è già in vigore dal 1° gennaio ed occorre sapere come comportarsi per non perdere il diritto a detrarre dalle tasse la spesa farmaceutica che ciascuna famiglia effettuerà nel corso dell'anno.

Lo scontrino parlante è un vero e proprio documento contabile che "parla" di alcune caratteristiche del prodotto acquistato tra cui: la natura (basta la dizione "farmaco" o medicinale"), la qualità (tipo di farmaco), la quantità, il prezzo, il codice fiscale dell'acquirente.

Solo con lo scontrino parlante sarà possibile beneficiare, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione del 19% (con franchigia di 129,11 euro) delle spese farmaceutiche sostenute. Per poter usufruire di questa possibilità si dovrà esibire in farmacia il proprio codice fiscale o la propria carta regionale dei servizi (la nuova tessera sanitaria che riporta anche il codice fiscale) ovvero la carta regionale dei servizi della persona che utilizzerà il farmaco. Il cliente deve chiedere al farmacista subito lo "scontrino parlante" prima della sua emissione e prima di effettuare il pagamento.

 

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Il Bonus incapienti

Il decreto Legge collegato alla Finanziaria 2008 ha introdotto il "bonus incapienti". La circolare 68/E dell'Agenzia delle Entrate (del 14 dicembre 2007) ha definito le caratteristiche del beneficio, a chi spetta il bonus e le modalità di erogazione.

Il bonus spetta a coloro che nel 2006 hanno avuto una imposta netta pari a zero e un reddito complessivo non superiore a 50mila euro. Si ha diritto al bonus anche se non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi purché l'imposta netta sia nulla.

Oltre al criterio dell'imposta e del reddito complessivo, per avere diritto al beneficio è necessario che alla formazione del reddito complessivo abbiano concorso uno o più dei seguenti redditi: redditi da lavoro dipendente, da pensione, alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo e d'impresa.

Al contribuente con imposta netta nulla, spettano 150 euro più 150 euro per ogni familiare a carico. Il familiare è considerato a carico se ha un reddito entro i 2.840,15 euro. Il bonus, invece, non spetta a quei soggetti che pur avendo imposta zero nel 2006, sono a carico di qualcun altro.

Queste somme non concorrono a formare reddito imponibile, quindi non devono essere calcolate ai fini dell'imposta sul reddito e delle addizionali.

Ai dipendenti e pensionati il bonus avrebbe dovuto essere corrisposto automaticamente dal sostituto d'imposta a dicembre 2007. Deve invece essere espressamente richiesto al proprio sostituto di imposta in due casi: 1) quando il sostituto di imposta del 2007 è diverso da quello che ha rilasciato il Cud del 2006; 2) quando nel 2006 sono stati percepiti redditi da lavoro o da pensione da un soggetto che non era sostituto di imposta.

Per tutti coloro che pur non essendo lavoratori dipendenti e pensionati hanno diritto al bonus incapienti, e per quei soggetti che ne hanno ricevuto solo una parte, è possibile richiedere il beneficio con la dichiarazione dei redditi 2007 (ad esempio i lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute).

Tutti coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potranno richiedere le somme di loro competenza con un modulo che verrà predisposto dall'agenzia delle entrate dopo la presentazione del modello per la dichiarazione dei redditi 2007.

In caso di incertezza è opportuno rivolgersi al Caf della Cisl per chiarimenti in occasione della dichiarazione dei redditi.

 

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