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Il numero di ottobre '03

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Gli articoli
Assemblea organizzativa Fim
Sciopero generale contro la riforma delle pensioni

Assemblea organizzativa: documento conclusivo

Riforma del mercato del lavoro
Mercato del lavoro: Legge 30
Inflazione: come si misura
Italtractor: la situazione alla migliora

Atea: i lavoratori si mobilitano contro il piano di ristrutturazione

Assemblea organizzativa Fim

Un'occasione di riflessione sulle politiche sindacali

In questi giorni si stanno svolgendo le assemblee organizzative della Fim e della Cisl. L'assemblea organizzativa è l'occasione per valutare quanto è stato fatto, e cosa si dovrà fare verificando anche l'adeguatezza della struttura organizzativa.

Indubbiamente il momento è appropriato e l'esigenza di un'occasione di riflessione è sicuramente condivisa.

Il contesto politico ed economico, nazionale ed internazionale con il quale il sindacato deve confrontarsi è profondamente cambiato negli ultimi due anni. Siamo entrati in una fase della globalizzazione in cui si stanno modificando i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, ma anche quelli tra i paesi dell'Unione Europea e sono in gioco il destino e i compiti delle grandi istituzioni internazionali quali l'Onu, l'Oil, l'Omc, ecc¼

In Italia il sindacato si è dovuto confrontare su molteplici fronti: la complicata vertenza con il governo che ha portato all'accordo del 5 luglio 2002 (Patto per l'Italia) fatto senza la Cgil, il rinnovo del Contratto Nazionale firmato senza la Fiom, il confronto di questi giorni con il governo sull'applicazione degli accordi del luglio 2002 e la partita delle pensioni, ecc¼ .

La Fim e la Cisl hanno puntato a ribadire la necessità di perseguire in un sistema di relazioni sindacali che avesse come asse portante la concertazione. Questa scelta si è però dovuta scontrare con l'atteggiamento del governo di centrodestra determinato a realizzare le proprie decisioni e che ha accettato il confronto solo dopo lo sciopero generale unitario dell'aprile 2002, portando poi all'accordo del Patto per il lavoro. Di tale accordo si possono dare molte valutazioni ma non si può negare che sia servito a fermare le iniziative del governo (vedi abrogazione art. 18, riduzione tassazione redditi alti, ecc¼ )

Ma anche in casa sindacale si sono fatti sentire i problemi, in particolare nei rapporti con la Cgil e con la Fiom.

Ciò che è in gioco è la concezione di cosa deve essere il sindacato. Da una parte, la concezione che si è affermata nella Cgil e ancora di più nella Fiom di un sindacato che si identifica con l'opposizione sociale e politica, misconoscendo il pluralismo sindacale italiano fatto di culture ed esperienze diverse. Dall'altra la posizione della Fim e della Cisl che nel rispetto delle diverse opinioni presenti fra i lavoratori punta ad un confronto di merito con le controparti e solo su questo ritiene vadano espressi i giudizi e prese le decisioni.

E' questa diversa concezione che ha portato la Fim a firmare il rinnovo del Contratto Nazionale proprio per garantire e tutelare tutti i lavoratori metalmeccanici, soprattutto quelli più deboli che, senza il contratto nazionale, non avrebbero altre possibilità di tutela dei diritti e del salario (vedi ad esempio il settore artigiano dove invece non è ancora stato rinnovato il contratto scaduto nel 2000). E' per questi stessi motivi che la Fim ritiene errata la decisione della Fiom di provare a fare i "precontratti aziendali". Puntare su qualche contratto in piccole aziende serve solo ad aiutare i padroni a smantellare lo strumento del Contratto Nazionale e a rendere più "magri" i premi di risultato che ovviamente sconteranno i miglioramenti dati sotto altra forma. Meglio farebbe la Fiom ad accettare un confronto serio sulla stagione di rinnovo della contrattazione articolata che dovrà iniziare nei prossimi mesi, in un contesto economico particolarmente complicato.

I prossimi mesi vedranno la Fim impegnata nella realizzazione della riforma dell'inquadramento professionale e l'armonizzazione delle nuove norme contenute nella legge 30 (quella della riforma del mercato del lavoro di cui riportiamo all'interno un ampio commento) con il contratto nazionale. Su questo ultimo punto sarà necessario uno sforzo comune notevole (cosa farà la Fiom?) poiché molti degli articoli di legge, proprio grazie all'accordo del luglio 2002, rimandano ad una definizione più precisa nei contratti di categoria (non a caso in modo lungimirante il contratto nazionale appena firmato ha rinviato la trattativa su tale materia senza modificare niente dell'esistente).

Ma sarà altresì molto importante che la Cisl costringa il governo ad avviare la realizzazione dello statuto dei lavori. Lo statuto del lavoratori (legge 300 del '70) non basta più. Occorre trovare soluzioni per tutti quei lavoratori (e sono ormai tanti) che lavorano in aziende piccole e piccolissime, o hanno rapporti di lavoro flessibili o temporanei, che non hanno la cassa integrazione o la mobilità, ecc¼ .. Occorre pertanto passare dalla tutela esclusiva sul posto di lavoro ad una tutela nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori tutti gli strumenti che migliorano occupabilità e adattabilità.

Affrontare tali temi non è più rinviabilee l'iniziativa sindacale dovrà essere nei prossimi mesi molto forte e decisa prevedendo l'avvio di iniziative specifiche anche di mobilitazione.

Infine il confronto sulle pensioni.

In questi giorni il governo sembra finalmente aver trovato una posizione comune al proprio interno (anche se ogni giorno i singoli leader della maggioranza si smentiscono vicendevolmente o rimettono in discussione le decisioni prese) e si è deciso ad avviare il confronto con le parti sociali, anche se il messaggio televisivo di Berlusconi direttamente ai cittadini mette in difficoltà la trattativa.

E' peraltro palesemente falsa la motivazione portata a sostegno di tale riforma. Le scelte del governo infatti non trovano fondamento nei fattori di equilibrio della spesa previdenziale, ma sono dettate unicamente dal bisogno di coprire con questa manovra la propria incapacità di rispettare una corretta politica di finanza pubblica.

Non c'è nessuna emergenza previdenziale, il nostro sistema è in equilibrio ed è tra i più sostenibili in Europa.

In questo modo si fa pagare ai lavoratori errori e responsabilità che sono solo del Governo.

Le scelto del Governo portano infatti ad un innalzamento obbligatorio dell'età di pensionamento, ignorando tutte le ragioni che rendono necessaria una forma più flessibile e volontaria di scelta da parte dei lavoratori, soprattutto se si pensa ai lavori più faticosi e usuranti.

Una scelta peraltro in contraddizione con le decisioni aziendali che portano spesso a cercare di liberarsi dei lavoratori che già a 50 anni vengono considerati vecchi e inadatti alle attività produttive.

Anche su questo tema si evidenzia come la strada intrapresa di abbandono della concertazione da parte del governo sia perdente: precludendo la possibilità di una trattativa seria non resta che la strada del conflitto e quindi dello sciopero.

Come la storia degli ultimi dieci anni ci insegna, la politica della concertazione ha consentito di superare negli anni novanta una situazione molto complessa e difficile. L'abbandono di tale politica e di ogni regola di negoziazione porta solo all'esasperazione. E' questo che si vuole? Noi pensiamo sarebbe bene per tutti un momento di ripensamento. 

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24 ottobre sciopero generale contro la riforma delle pensioni

I tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil chiedono a tutti i lavoratori, ai giovani, ai pensionati di mobilitarsi in difesa di un sistema che non va stravolto, pena l'acuirsi di tensioni nel mondo del lavoro, proprio mentre permangono inaccettabili privilegi e la totale assenza di un disegno organico di riforma degli ammortizzatori sociali. La stessa decontribuzione, prevista dalla delega, mette a rischio per il futuro il pagamento delle pensioni in essere.

Le scelte del governo sulla Finanziaria e sull'ulteriore riforma del sistema previdenziale non sono accettabili in quanto drammatizzano il problema della previdenza e non corrispondono alla verità. Non c'è nessuna emergenza previdenziale, il sistema pensionistico italiano è in equilibrio ed è tra i più sostenibili in Europa.

Le scelte del governo non trovano fondamento nei fattori di equilibrio della spesa previdenziale ma sono dettate unicamente dal bisogno di coprire con questa manovra la propria incapacità di rispettare una corretta politica di finanza pubblica. In questo modo si fanno pagare alle lavoratrici ed ai lavoratori errori e responsabilità proprie.

Per queste ragioni Cgil, Cisl e Uil proclamano 4 ore di sciopero generale per la giornata di venerdì 24 ottobre.

Tale decisione, che sarà preceduta da assemblee unitarie nei luoghi di lavoro, segna l'avvio di una mobilitazione che durerà per tutto il tempo necessario a contrastare e modificare le scelte che il governo ha deciso di assumere.

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Assemblea Organizzativa FIM-CISL Varese

Documento Conclusivo

I delegati dell'assemblea organizzativa della FIM-CISL, riuniti all'Aloisianum di Gallarate venerdì 19 settembre 2003, approvano la relazione del Segretario Generale, le conclusioni e gli arricchimenti del dibattito.

Ribadiscono l'autonomia sindacale come presupposto per una vera ed efficace difesa e rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati.

Rifiutano quindi ogni ipotesi massimalistica tesa a identificare il sindacato di governo e quello dell'opposizione e confermano il ruolo della CISL verso la ricerca della concertazione per governare i processi di cambiamento della società.

Riconfermano la validità del patto per l'Italia di cui si deve perseguire la piena applicazione in particolare sugli ammortizzatori sociali e sullo statuto dei lavori.

Richiedono alla CISL e a tutte le categorie un deciso impegno in sede applicativa per il miglioramento dei decreti attuativi della legge "30/2003" sui temi del mercato del lavoro.

Esprimono una forte contrarietà a modifiche peggiorative del regime pensionistico, e invitano la CISL ad indire, nel caso, momenti di mobilitazione.

Riaffermano la piena validità e positività del contratto nazionale sottoscritto il 7 maggio 2003 nonostante il tentativo, ormai chiaramente destinato al fallimento, di delegittimazione da parte della FIOM.

Indicano l'impegno di tutta l'organizzazione per la gestione a tutti i livelli dello stesso per rendere applicativa pienamente anche la parte normativa, in particolare su formazione e professionalità riaffermando inoltre la necessità di ampliare il più possibile la contrattazione aziendale qualificandone i contenuti.

Ritengono urgente, nella prospettiva di ristabilire corrette e proficue relazioni unitarie tra i sindacati così come continua ad avvenire negli altri settori, definire proposte che portino a regole nuove sui temi della rappresentanza, del rapporto tra organizzazioni e sull'utilizzo delle agibilità sindacali.

Propongono di avviare un serio e stringente confronto all'interno della confederazione per ricercare diverse soluzioni organizzative prevedendo, ad esempio, la separazione nell'ambito delle segreterie della responsabilità generale da quella amministrativa, mentre nell'ambito del settore di controllo sarebbe invece necessario un supporto specifico ai revisori dei conti, sotto l'aspetto formativo, consulenziale e di coordinamento.

Confermano la validità dei nuovi assetti territoriali della provincia di Varese, avendone anticipato l'attuazione.

Impegnano la Fim ad istituire, dove ancora non c'è, un responsabile dei servizi fiscali e del patronato in ogni grande e media fabbrica, oltre ad aprire una discussone all'interno della CISL per orientare maggiormente l'attività dei servizi verso il tesseramento.

Dichiarano il proprio impegno di mobilitazione per rafforzare l'organizzazione nei propri luoghi di lavoro anche attraverso la contrattazione , i servizi e tutti gli strumenti di tutela.

Approvato con un voto contrario

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La riforma del mercato del lavoro è insufficiente

L'opinione della Fim

Il Governo a fine luglio ha varato i decreti che avviano la attuazione della legge 30, una complessa riforma del mercato del lavoro che introdurrà in futuro parecchie novità.

Gli obiettivi fondamentali che si pone la legge riguardano:

- la modernizzazione del sistema del collocamento pubblico e privato;

- la certezza dei diritti scaturenti dai rapporti di lavoro attraverso la loro riforma e l'introduzione in via sperimentale di un appropriato sistema di certificazione dei contratti di lavoro;

- la riduzione delle controversie sul lavoro e la razionalizzazione del sistema ispettivo e di controllo.

Nella legge ci sono aspetti positivi e interessanti:

- i nuovi strumenti di riforma del collocamento e l'ampliamento a soggetti pubblici e privati della facoltà di promuovere e gestire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- l'estensione della bilateralità (enti bilaterali) come strumento d'intervento attivo per ampliare le forme di tutela nel mercato del lavoro;

- l'eliminazione delle collaborazioni coordinate e continuative con l'introduzione della nuova e più regolata forma del contratto a progetto;

- la tutela dei rapporti di lavoro fino ad oggi frutto di una flessibilità strisciante non regolata;

- la certificazione della regolarità contributiva per i lavoratori anche del settore edile privato;

- la subordinazione ai benefici contributivi e di sostegno agli investimenti, nell'artigianato, nel commercio e nel turismo al rispetto dei CCNL.

Nella legge sono contenuti però anche aspetti negativi e pericolosi:

- per le attività ammesse alla "somministrazione di lavoro" (lavoro interinale a tempo indeterminato = staff leasing), è prevista un'ampia casistica che lascia alla contrattazione il solo compito di allungarne l'elenco;

- il part-time, con la possibilità che sia il solo rapporto individuale lavoratore- datore di lavoro a determinare orari e flessibilità, e l'eliminazione della possibilità di ripensamento da parte del dipendente;

- l'introduzione di ulteriori tipologie di rapporti atipici, non coerenti con le indicazioni europee che sollecitano interventi per promuovere non solo più occupazione, ma anche occupazione di qualità, nonché di privilegiare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

- i contratti di apprendistato, troppo critico l'equilibrio tra formazione interna ed esterna all'azienda, con le conseguenti difficoltà per verificare che i benefici all'impresa siano effettivamente vincolati al reale svolgimento della formazione;

- sui servizi ispettivi, mancano le risorse per il riordino degli organismi che dovrebbero vigilare sul rispetto di leggi e contratti;

- infine, l'assenza di una percentuale massima aziendale per utilizzare le diverse tipologie di lavoro flessibile.

Il decreto è stato definito senza tenere in adeguata considerazione le numerose osservazioni e correzioni che la Cisl, come altri sindacati, avevano presentato per eliminare gli aspetti più deleteri. Non c'è stata trattativa, il governo ha fatto da solo.

La Fim, pur riconoscendo la positività di alcuni aspetti è convinta che l'attuale mercato del lavoro pieno di contraddizioni e di abusi ha bisogno di riforme, esprime pertanto un giudizio insoddisfacente verso il decreto, in quanto porterà nelle aziende una valanga di nuove norme e nuovi rapporti che rischiano di colpire gli attuali lavoratori senza allargare l'occupazione.

Fortunatamente, il Contratto Nazionale siglato da Fim e Uilm, prevede l'impegno all'uscita della legge ad avviare un confronto fra le parti per verificare quali parti della legge il contratto deve recepire.

Sarà l'occasione per tentare di migliorare gli aspetti che non vanno bene.

La Fim ha per esempio proposto di fissare una percentuale unica massima per l'utilizzo di tutti i nuovi rapporti di lavoro in modo da limitarne l'abuso e definire meccanismi di certezza per dare più stabilità a chi per più volte è stato assunto con contratti flessibili.

Riteniamo importante tentare di spiegare nel dettaglio i contenuti della legge in modo che ogni lavoratore possa comprendere gli aspetti positivi e quelli negativi in vista della trattativa.

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Mercato del lavoro Legge 30

Il decreto legislativo attuativo della legge 30 consta di ben 86 articoli, suddivisi in nove Titoli a seconda dell'oggetto :

- disposizioni generali;

- organizzazione e disciplina del mercato del lavoro;

- somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco;

- disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento di azienda;

- tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile;

- apprendistato e contratto di inserimento;

- tipologie contrattuali a progetto e occasionali;

- procedure di certificazione;

- disposizioni transitorie e finali.

Liberalizzazione della somministrazione di manodopera

La riforma, abrogando sia la legge n. 1369 del 1960 (ed in particolare la disposizione che vietava l'affidamento a terzi della "esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita" da quest'ultimo), sia l'intera disciplina del lavoro interinale, ha completamente cancellato l'assetto normativo preesistente per poi regolare la materia introducendo due nuove fattispecie :

- somministrazione di manodopera a tempo determinato (vi possono fare ricorso anche le pubbliche amministrazioni)

- somministrazione di manodopera a tempo indeterminato (solo per il settore privato) = staff leasing

Somministrazione di manodopera: ma cos'è?

Il contratto di somministrazione è il contratto di natura commerciale che vincola l'imprenditore-creditore dell'assegnazione e l'imprenditore debitore della medesima mentre i lavoratori sono vincolati a quest'ultimo in esecuzione di un normale contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o, a seconda dei casi, a tempo determinato).

Con l'entrata in vigore del decreto questo tipo di somministrazione di manodopera sarà sostanzialmente liberalizzata dal momento che essa sarà permessa "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore"

La somministrazione a tempo indeterminato è, comunque, ristretta ad alcune fattispecie¼

- consulenze settore informatico

- pulizia-custodia-portineria

- logistica da e per stabilimenti

- gestione biblioteche, musei, giardini, archivi, magazzini, servizi di economato

- funzioni alte (certificazione, consulenze direzionali, ricerca-selezione del personale, marketing¼ )

- call center

- nuova imprenditoria Sud (obiettivo 1)

- edilizia e cantieristica (funzioni alte)

- in tutti i casi previsti dai CCNL e territoriali

Come accade già oggi per il lavoro interinale, la somministrazione di manodopera potrà essere esercitata soltanto da soggetti (agenzie ed altri) in possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro ed iscritti all'albo delle agenzie per il lavoro, nonché accreditati presso le Regioni in cui intendono operare.

Tutti gli operatori del nuovo collocamento saranno interconnessi alla borsa continua del lavoro, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 196/1997 (pacchetto Treu), però, il nuovo regime di autorizzazione non richiede che le società di somministrazione abbiano un oggetto sociale esclusivo.

Gli operatori dell'intermediazione saranno:

- i servizi pubblici per l'impiego;

- le agenzie private per il lavoro che potranno svolgere attività di somministrazione, di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale (outplacement);

- regioni, Comuni, Camere di Commercio, Università, scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie - che potranno svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale;

- sindacati e associazioni dei datori di lavoro (firmatari dei CCNL) che attraverso gli Enti bilaterali potranno svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale.

I lavoratori nel loro rapporto con TUTTI gli operatori del collocamento avranno i seguenti diritti :

- i loro dati dovranno essere trasmessi solamente alle categorie di soggetti o ai soggetti indicati da loro stessi;

- gli operatori dovranno garantire l'ampiezza della diffusione dei dati del lavoratore concordata con il lavoratore stesso;

- gli operatori non potranno più effettuare comunicazioni e annunci pubblicitari in forma anonima;

- gli operatori non potranno effettuare indagini, trattamento dei dati o pre-selezioni in base alle opinioni o alle condizioni personali dei lavoratori (es. orientamento sessuale, condizione familiare, età, etnia, stato di salute, gravidanza ¼ );

- gli operatori non potranno percepire compensi dai lavoratori (salvo eccezioni stabilite dai CCNL o per particolari servizi);

- i lavoratori avranno diritto alla formazione, pagata con le risorse del Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito.

I lavoratori oggetto della somministrazione avranno diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, salvo che non si tratti di contratti di somministrazione conclusi con specifiche finalità (formazione, inserimento o re-inserimento, riqualificazione professionale). Il lavoratore ha, quindi, diritto di:

- pretendere, indifferentemente, dall'utilizzatore o dal somministratore il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;

- essere informato sui rischi per la sicurezza e la salute, addestrato all'uso delle attrezzature da lavoro e di poter godere dei sistemi di protezione predisposti in attuazione del d. lgs. n. 626/1994;

- accettare la proposta di assunzione dell'imprenditore utilizzatore senza dovere necessariamente attendere la fine della somministrazione;

- esercitare i diritti di libertà e attività sindacale.

Vige il divieto di somministrare manodopera nei seguenti casi:

- per sostituire lavoratori in sciopero;

- per unità produttive dove vi sono stati licenziamenti collettivi e CIG;

- per unità produttive in cui sia stato riscontrato il mancato rispetto della 626.

Tramite i fondi bilaterali alimentati con il 4% delle retribuzioni dei lavoratori "somministrati" sia a tempo determinato che indeterminato si dovranno attuare:

- progetti di integrazione al reddito dei lavoratori nei periodi di inattività

-progetti di emersione dal lavoro nel e dagli appalti illeciti;

- premi individuali di inserimento dei lavoratori svantaggiati;

- promozione, formazione e qualificazione dei lavoratori.

Lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

Per lavoratori svantaggiati si intendono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione¼

Le imprese tenute al rispetto della legge 68/99 sul collocamento dei lavoratori disabili (imprese con più di 15 dipendenti) possono sostituire quest'obbligo con il conferimento di commissioni a cooperative sociali di tipo B sulla base di convenzioni quadro territoriali, tra i servizi per l'impiego, le associazioni dei datori di lavoro e le OO.SS. comparativamente più rappresentative e le cooperative sociali.

Outsourcing

I frequenti processi di riorganizzazione delle imprese mediante esternalizzazione (outsourcing) di attività o parti di attività hanno posto problemi regolativi nuovi:

- una definizione di "azienda" svincolata dai rigidi criteri fissati dalla nozione commercialistica di cui all'art. 2555 c.c.;

- la possibilità per il lavoratore addetto all'azienda trasferita di rifiutare il passaggio alle dipendenze del cessionario e, quindi, di restare alle dipendenze del cedente;

- la tutela giuridica da accordare all'interesse dell'imprenditore cedente di realizzare non solo l'operazione traslativa dell'azienda, ma anche di tutti i lavoratori ad essa addetti.

Il decreto accresce l'autonomia privata di cedente e cessionario, a decidere nella fase di stipula del contratto se nel caso concreto si sia in presenza di cessione di ramo d'azienda o se, al contrario, l'operazione sia qualificabile come mera cessione di singoli beni o contratti cioè, in definitiva, se i lavoratori siano obbligati a passare alle dipendenze del cessionario o se, invece, sia necessario acquisire anche il loro consenso.

Part-time

Il decreto limita drasticamente l'effetto autorizzatorio e/o limitativo del potere imprenditoriale sulle modalità di effettuazione del lavoro straordinario per i rapporti di lavoro a part-time:

- part time orizzontale e lavoro supplementare, si stabilisce che sia necessario il consenso del lavoratore interessato ove non previsto e regolamentato dal contratto collettivo, spetta inoltre alla contrattazione tra le parti stabilire il numero massimo delle ore effettuabili e le relative causali;

- part time misto/ verticale/ a tempo determinato e straordinario, il datore di lavoro può incrementare la prestazione del lavoratore ricorrendo al lavoro straordinario (la comunicazione del datore al lavoratore deve avvenire due giorni lavorativi precedenti l'esercizio della clausola¼ ), spetterà comunque alla contrattazione tra le parti definire in modo più appropriato le modalità di ricorso alle clausole elastiche.

E' comunque richiesto il consenso scritto del lavoratore, reso su richiesta e l'assistenza della RSU. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il tempo pieno in part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo per il licenziamento.

L'apprendistato

Il dato più interessante della riforma dell'apprendistato è la sua diversificazione contrattuale in ragione degli obiettivi formativi:

- contratto di apprendistato "professionalizzante" , costituisce il tipo più simile all'apprendistato attuale, finalizzato al conseguimento di una qualificazione sul lavoro, previsto per giovani di età tra i 18 e i 29 anni e la durata max del contratto a 6 anni (minima 2 anni);

- contratto di apprendistato "per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" , finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ex legge delega n. 53/2003 (Moratti) in materia di riordino dei sistemi di istruzione e formazione professionale, per giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, prevede la durata max del contratto a 3 anni;

- contratto "per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria o integrato in percorsi di alta qualificazione, per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata minima e max dipenderà dagli accordi in materia stipulati tra datori di lavoro, università, scuole secondarie, centri per la formazione.

Spetterà comunque alle Regioni normare in modo più compiuto l'apprendistato.

Alcune regole minime sono fissate dal decreto:

- numero massimo di apprendisti in rapporto al numero di dipendenti qualificati e specializzati;

- livello d'inquadramento contrattuale non inferiore per più di due livelli a quello della mansione ricoperta;

- contratto redatto in forma scritta, contenente il piano formativo personalizzato dell'apprendista;

- no cottimo;

- l'apprendista può essere "licenziato" solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo a fine periodo d'apprendistato;

- è possibile sommare l'apprendistato istruttivo-formativo a quello professionalizzante entro la durata max di 9 anni.

La formazione

- contratto di apprendistato "professionalizzante", la formazione, pari ad almeno 120 ore annue, potrà essere gestita dall'impresa direttamente in azienda o con modalità di formazione a distanza;

- contratto di apprendistato "per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione", il decreto stabilisce che il monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, dovrà essere "congruo al conseguimento della qualifica professionale" e che le Regioni dovranno fissare gli "standard generali" minimi da rispettare nella "erogazione della formazione aziendale" ; l'autonomia collettiva potrà determinare, nel rispetto di quegli standard ed anche "all'interno degli enti bilaterali", ulteriori "modalità di erogazione" della formazione

- contratto "per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", la formazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.

Contratto di Inserimento (ex contratto di formazione-lavoro)

E' il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento in un'organizzazione di lavoro.

Fondamentale, pertanto, risulta essere il "progetto individuale di inserimento": un progetto che è definito consensualmente tra datore di lavoro e lavoratore e che dovrà essere conforme alle modalità definite dalla contrattazione tra le parti sociali. Il Governo interverrà solo se, entro 5 mesi dall'entrata in vigore del decreto, le parti non avranno ancora definito questi aspetti. Le parti sociali definiranno la percentuale massima di lavoratori assumibili con contratto d'inserimento

Caratteristiche

Il contratto dovrà avere una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi (36 mesi per portatori di gravi handicap), prorogabile al massimo per altri 18 mesi. La scadenza del contratto è fatta slittare per la durata del periodo corrispondente in caso di assenza per gravidanza e per servizio militare o civile.

L'età dei lavoratori dovrà essere compresa tra i 18 e i 29 anni (32 per disoccupati di lunga durata), ultra- 50enni senza lavoro da almeno 2 anni, portatori di handicap grave (mentale, psichico, fisico).

Non ci sono limiti d'età per le donne che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Il livello d'inquadramento contrattuale non deve essere inferiore per più di due livelli a quello della mansione ricoperta.

Possono stipulare contratti d'inserimento:

- enti pubblici economici e loro consorzi;

- gruppi di imprese;

- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;

- fondazioni;

- enti di ricerca pubblici e privati;

- organizzazioni ed associazioni di categoria

I lavoratori assunti con contratto d'inserimento non vengono computati per l'applicazione di norme ed istituti dipendenti dal numero di addetti (es. articolo 18), i CCNL potranno decidere diversamente.

L'imprenditore che intenda stipulare nuovi contratti di inserimento deve trasformare in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato almeno il sessanta per cento dei contratti di inserimento i cui effetti siano cessati nei diciotto mesi precedenti.

Sono stabilite alcune deroghe a questo principio (lavoratori dismessi, che non hanno accettato la trasformazione del proprio contratto, che sono stati licenziati per giusta causa, che non hanno superato il periodo di prova).

Inoltre, è stabilita una "franchigia" inerente i primi 4 contratti d'inserimento stipulati.

Tirocini estivi

Non sono rapporti di lavoro, ma modalità per avvicinare gli studenti di scuola secondaria superiore o universitari al mondo del lavoro (fini orientativi e didattici).

Si svolgono durante le vacanze estive e hanno la durata max di 3 mesi.

La "borsa lavoro" erogata non può superare i 600 euro/mese.

I contratti collettivi possono porre delle limitazioni all'impiego di tirocini.

Contratto di lavoro subordinato per prestazioni intermittenti

E' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa allorché ne abbia bisogno.

Il legislatore delega all'autonomia delle parti sociali l'individuazione delle esigenze aziendali per soddisfare le quali è legittimo ricorrere a prestazioni di lavoro discontinue ed intermittenti, limitandosi ad ammettere direttamente la possibilità di stipulare questo contratto (senza aspettare le contrattazione collettiva) con "soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età" o con lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento".

Il datore di lavoro può chiedere la prestazione soltanto nei periodi già predeterminati dalla legge (vale a dire nel fine settimana, durante le ferie estive, nonché durante le vacanze natalizie e pasquali)

L'indennità di disponibilità, il cui ammontare sarà stabilito dal contratto collettivo e non potrà essere inferiore alla misura fissata con decreto del Ministro del lavoro, spetta soltanto al lavoratore che risponda alla chiamata. Se non risponde per cause indipendenti dalla sua volontà (es. malattia) riceverà comunque l'indennità.

L'indennità dovrà essere parametrata all'effettiva disponibilità del lavoratore (es. solo i fini settimana? O anche altri periodi?).

Sull'indennità il datore paga i contributi previdenziali, ma l'indennità è esclusa dal computo del Tfr e delle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma).

I lavoratori sono computati nell'organico aziendale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

Contratto di lavoro subordinato a prestazioni ripartite

Nuova tipologia contrattuale, che prevede che due o più lavoratori assumano in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa ma, salvo diversa previsione del contratto individuale, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa.

Per il datore di lavoro è indifferente chi tra i coobbligati presti in concreto l'attività, quindi i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro.

L'impedimento temporaneo di uno dei coobbligati (es. malattia, maternità ecc.) comporterà, per l'altro, l'obbligo di adempiere per intero all'obbligazione lavorativa (salvo che il datore di lavoro consenta la sostituzione del lavoratore assente con un terzo).

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.

Al verificarsi di tale situazione, comunque, il datore di lavoro potrà scegliere tra l'estinzione automatica del rapporto di lavoro ripartito o l'accettazione della prestazione offerta dall'altro lavoratore (trasformazione del job sharing in normale contratto di lavoro subordinato).

Spetterà, comunque alla contrattazione tra le parti sociali definire in dettaglio la disciplina del nuovo istituto contrattuale, ovviamente nel rispetto del succitato vincolo di solidarietà tra coobbligati e del principio di non discriminazione , secondo il quale i lavoratori in job sharing non possono ricevere un trattamento economico e/o normativo meno favorevole rispetto agli altri lavoratori subordinati.

Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co)

Le collaborazioni coordinate e continuative sono oggi identificate sulla base dell'autonomia del lavoratore nell'esecuzione della prestazione, della prevalenza dell'attività personale del lavoratore rispetto all'opera eventualmente svolta da altri collaboratori e all'utilizzazione di un'organizzazione di mezzi, del coordinamento inteso come collegamento funzionale della prestazione lavorativa con l'attività di un'organizzazione altrui e della continuità intesa come disponibilità a soddisfare un interesse durevole del committente.

Il decreto riconduce le co.co.co. ad una fattispecie di tipo negoziale , trasformandole in contratti di lavoro a progetto, per limitarne l'abuso. Se non c'è un progetto specifico , la prestazione è riconducibile al lavoro subordinato! (oppure il co.co.co. potrà decidere di diventare lavoratore autonomo a tutti gli effetti).

Il lavoro a progetto, inoltre, è distinto dal lavoro occasionale , sulla base di determinati limiti relativi alla durata della prestazione (max 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente) e all'ammontare complessivo del compenso (max 5.000 euro/ anno solare).

I contratti di collaborazione coordinate e continuative andranno, quindi, rivisti e formalizzati per iscritto, dovranno rispettare un progetto o programma o fase del lavoro che sarà affidata al collaboratore, dovranno avere una durata pre-definita, dovranno prevedere il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità della sua corresponsione e la disciplina dei rimborsi spese, dovranno prevedere le forme di coordinamento tra collaboratore e committente, dovranno definire le modalità di tutela della salute e sicurezza del collaboratore nei luoghi di lavoro del committente.

Diritti e doveri del nuovo Co.Co.Co

- in caso di malattia e/o infortunio il contratto non potrà essere annullato in anticipo, ma i collaboratori non anno diritto alla proroga del contratto al corrispettivo;

- il committente potrà recedere dal contratto se la "sospensione" di cui al punto precedente si protrae nel tempo (es. 1/6 del contratto o 30 gg.);

- in caso di gravidanza, il rapporto di collaborazione è prorogato di 180 giorni lavorativi;

- anche al collaboratore si applicano le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (626);

- il collaboratore è assicurato all'INAIL dal committente.

Prestazioni accessorie

I disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti, i disabili, i soggetti in comunità di recupero e i lavoratori migranti con regolare permesso di soggiorno (nei 6 mesi dalla perdita del precedente lavoro) potranno svolgere prestazioni accessorie occasionali quali :

- piccoli lavori domestici, compresa l'assistenza a bambini, anziani, portatori di handicap, ammalati;

- lezioni private supplementari;

- piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzioni di edifici e monumenti;

- realizzazioni di manifestazioni sportive, sociali, culturali o caritatevoli;

- servizi di protezione civile volontaria.

Il limite di durata è stabilito in 30 giorni/anno con una retribuzione masiima di 3.000 euro/anno.

La disponibilità a svolgere queste prestazioni va segnalata ai servizi per l'impiego competenti, che doteranno i soggetti interessati di una card magnetica.

Queste prestazioni potranno essere retribuite consegnando direttamente al lavoratore un buono, comprendente anche la previdenza e l'assicurazione contro gli infortuni, i buoni (1 = 1 ora di lavoro) saranno venduti presso gli uffici postali (e altre rivendite autorizzate) ed avranno il valore di 7,5 euro di cui 5,8 euro rimangono al prestatore; i buoni andranno consegnati dal prestatore ai concessionari autorizzati, che verseranno al lavoratore il dovuto e i contributi e tratteranno 0,2 euro buono per le spese affrontate.

Certificazione dei rapporti di lavoro

Trattasi di una procedura volontaria posta in essere su richiesta delle parti innanzi a Commissioni appositamente abilitate e costituite presso gli enti bilaterali, le direzioni provinciali del lavoro, le università e che si conclude con un atto amministrativo di validazione del programma negoziale contenuto nel documento sottoscritto dalle parti.

L'atto è valido sino a sentenza di merito contraria (la certificazione non è preclusiva del ricorso giurisdizionale, anche se prima va obbligatoriamente esperito un tentativo di conciliazione presso la stessa commissione abilitata alla certificazione).

La certificazione può essere attivata per la stipula del contratto di somministrazione anche ai fini di distinguere tra somministrazione di lavoro e appalto.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del Lavoro, definisce dei codici di buone pratiche, individuando le clausole indisponibili in sede di certificazione e i codici recepiranno le intese interconfederali in materia.

Socio lavoratore

E' prevista la certificazione del regolamento delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare – al momento del loro deposito (entro il 31/12/2003).

La certificazione avviene presso la Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro

La legge 30 modifica la legge 142/01 a favore della prevalenza del vincolo associativo rispetto al rapporto di lavoro¼ quindi al socio lavoratore si applicheranno normative e minimi retributivi definiti dal regolamento interno della cooperativa

Il regolamento non può prevedere disposizioni peggiorative rispetto ai CCNL, tranne che in caso di crisi aziendale o avvio di nuova cooperativa (per un periodo limitato di tempo).

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Come si misura l'inflazione

Siamo giunti alla fine della tanto discussa procedura di consultazione dei lavoratori metalmeccanici, ebbene, il verdetto è stato chiaro e inconfutabile.

I lavoratori metalmeccanici hanno detto si, l'ipotesi d'accordo raggiunta dalle segreterie nazionali Fim e Uilm è condivisa a larghissima maggioranza dagli iscritti e non è stata disapprovata dalla maggioranza di tutti i lavoratori, ergo, il contratto nazionale c'è e sarà applicato a tutti i lavoratori metalmeccanici.

A questo punto diventa lecita ogni espressione di soddisfazione e, non dovendo più rincorrere le insinuazioni della Fiom, diventa doveroso realizzare qualche spazio d'approfondimento.

Le assemblee hanno dovuto orientare i contenuti sulle questioni macroscopiche e, complice la ristrettezza dei tempi disponibili, non hanno permesso di dissolvere diversi dubbi che nei lavoratori si sono manifestati. Uno di questi è quello legato all'affidabilità delle rilevazioni dell'Istat.

Un dubbio che a parer mio è più che lecito, vista la campagna d'alcune associazioni dei consumatori che stravolgono incredibilmente le rilevazioni sull'inflazione dell'Istat. Un dubbio che mina irrevocabilmente la base delle regole che definiscono il meccanismo di calcolo per la definizione degli aumenti contrattuali. Il contratto nazionale tutela il potere d'acquisto dei salari, la cui svalutazione si misura in relazione al dato inflativo del costo della vita rilevato dall'istat. Quindi se l'Istat sbaglia crolla tutto il castello.

Come fa quindi l'Istat a rilevare l'inflazione?

Sembrerebbe apparentemente semplice poiché si tratta tuttosommato di una rilevazione capillare dei prezzi da cui si può estrapolare facilmente una media. In realtà questo calcolo risulterebbe troppo semplicistico: non terrebbe per esempio in considerazione la frequenza degli acquisti dei diversi beni di consumo.

Se aumenta dell'1% un prodotto che compro tutti i giorni, questo aumento inciderà sul tenore di vita di una famiglia in modo assai diverso rispetto all'aumento dell'1% di un prodotto che compro una volta ogni dieci anni. É evidente quindi che per calcolare l'aumento del costo della vita è necessario dare pesi diversi per pari percentuali d'inflazione rilevata.

Una semplice media de prezzi risulterebbe inoltre troppo semplicistica perché non terrebbe in considerazione i diversi livelli di consumo che ci sono nelle varie regioni del territorio italiano.

Sarebbe un errore considerare la percentuale dell'aumento dei prezzi del Molise a pari peso dell'aumento della percentuale dei prezzi della Lombadia perché il primo rispecchia lo 0,4 % dei consumi italiani mentre il secondo ne rispecchia il 18,2%.

Quindi il calcolo non è affatto semplice ma deve anzi considerare molte variabili che interagiscono fra di loro, dove aumentano i prezzi e che tipo di prodotto aumenta.

Ebbene l'Istat fa così: la rilevazione capillare avviene su 207 prodotti contenuti in un paniere che rispecchia i consumi della famiglia italiana.

C'è quindi il prezzo del pane, della frutta, dell'acqua fino ad arrivare a monitorare anche le spese più rare come i copertoni della macchina e servizi ospedalieri.

Ognuno di questi prodotti è poi suddiviso in una serie di prodotti derivanti da quella categoria, per esempio la frutta non è di un solo tipo per cui la rilevazione deve avvenire per più tipi di frutta in cui il peso delle mele non vale certo come quello del maracuja.

É cosi che il numero delle rilevazioni mensili sale a 960. Queste rilevazioni diventano poi 460.000 perché le rilevazioni ovviamente non sono fatte in un solo negozio bensì in 29.000 distribuiti in 81 città. Su i dati rilevati si sviluppa prima l'aumento medio dei prezzi a livello locale, poi si calcola la media nazionale utilizzando dei coefficienti correttivi dimensionati in funzione dei dati di consumo dei vari livelli locali e infine si calcola la media nazionale considerando per ogni prodotto quanto l'acquisto di quel prodotto incide sul bilancio medio famigliare (da un'intervista di Gian Paolo Oneto, direttore delle statistiche congiunturali dell'Istat, rilasciata al mensile "Quark" n° 29).

Non finisce qui. Per stabilire quanto un prodotto possa incidere su di un bilancio famigliare medio occorrono altri dati statistici la cui rilevazione non è cosa di poco conto: in primis bisogna rilevare un bilancio famigliare medio, successivamente bisogna rilevare tutte le spese, le uscite, di questo bilancio famigliare medio.

In termini pratici l'Istat fa una grandissima indagine su un campione di 30.000 famiglie, distribuite omogeneamente fra tutte le classi sociali e su tutto il territorio italiano, alle quali è stato chiesto di annotare, per alcune settimane, tutte le spese che fanno. Poi le stesse famiglie vengono intervistate per verificare quali sono le spese che fanno più raramente e con quali frequenze. Questi dati ogni anno vengono aggiornati.

É con questa mole di lavoro che si elabora quel diabolico numerino che sentiamo dire ogni mese al telegiornale e che condiziona la vita economica di tutto il paese e in parte anche dell'Europa.

Ora, è possibile che il risultato rilevato sia impreciso, ma è altrettanto evidente che per aumentarne la precisione si debba inevitabilmente aumentare il numero delle rilevazioni statistiche. Poiché non esiste nessuna azienda di sondaggi capace di sviluppare una mole di lavoro pari o superiore a quella sviluppata dall'Istat, ne deriva che il dato più vicino alla realtà che tutto il paese ha a disposizione è proprio quello dell'Istat.

Questo non significa che va bene così, anzi, il dato può sicuramente essere migliorato non solo aumentando le rilevazioni ma anche ottimizzando l'uso degli stessi dati rilevati.

Per esempio potrebbe essere utile tenere in considerazione più di un bilancio medio famigliare, poiché è evidente che la redistribuzione delle ricchezze in Italia si configura in situazioni reddituali decisamente diverse. L'aumento dell'1% dei mandarini incide in modo diverso sul reddito di una famiglia d'operai rispetto a quanto incide sul reddito di un avvocato! Inoltre si potrebbe anche tenere in considerazione il rapporto tra aumento dei prezzi e soddisfazione del cliente.

Se i mandarini aumentano si può sempre decidere di comprare un altro frutto, in questo modo l'aumento del mandarino non incide sul reddito ma in compenso vi è una minor soddisfazione del cliente, oppure, se il prezzo di un prodotto non aumenta ma si riduce la sua qualità, quando si acquista quel prodotto non si percepisce un'incidenza sul reddito ma vi è una minor soddisfazione. Anche questa è perdita del potere d'acquisto

Re Angelo

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Migliora la situazione alla Italtractor

La Italtractor ITM è un gruppo industriale della famiglia Passini di Modena, specializzato nella costruzione dei sottocarri e che conta stabilimenti in Germania, USA, Brasile oltre a quelli in Italia, per un complessivo di circa 2000 dipendenti. Degli stabilimenti Italiani uno e nella nostra provincia con una settantina di dipendenti. Il gruppo si è fortemente consolidato alla fine del secolo scorso grazie ad un mercato particolarmente favorevole. Con il 2000 la situazione è cambiata, il mercato ha infatti iniziato a dare segni di cedimento e conseguentemente ne ha risentito anche la situazione finanziaria del gruppo. Niente di particolare, almeno fino all'autunno scorso quando la situazione è invece improvvisamente precipitata. Ne è derivata la necessità di rivedere complessivamente la situazione con l'apertura di una trattativa su un piano di riorganizzazione in grado di rilanciare l'azienda. Come spesso accade le riorganizzazioni hanno influenze negative e la trattativa è stata complicata.

L'accordo fatto nella sede dell'Associazione Industriale di Modena prevedeva una riorganizzazione delle produzioni finalizzata ad una maggiore razionalizzazione e ad una riduzione dei costi indiretti.

Il forte intervento era concentrato nello sede produttiva Tedesca che vedeva la chiusura di tutta l'attività produttiva per essere spostata parte in Italia e parte in Brasile. In Italia non erano previsti interventi drastici all'occupazione ma solo l'utilizzo della casa integrazione speciale per gestire la situazione congiunturale e la riorganizzazione.

L'accordo prevedeva peraltro l'impegno alla sospensione della contrattazione aziendale per quattro anni (quella per il rinnovo del premio di risultato in scadenza, confermando comunque anche per i prossimi quattro anni l'accordo in vigore).

A cinque mesi dall'inizio della riorganizzazione le cose sembrano incominciare ad andare meglio anche se sono molti i problemi soprattutto legati all'aspetto finanziario. Anche la situazione di mercato sembra mettersi al meglio e il lavoro dovrebbe essere garantito almeno fino a fine anno. Per metà ottobre è previsto un incontro di verifica più completo.

A.L.

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Grave crisi all'Atea di Bardello

I lavoratori si mobilitano contro il piano di ristrutturazione

Al rientro dalle ferie le lavoratrici e i lavoratori dell'Atea di Bardello si sono trovati di fronte ad una situazione grave e, anche se preannunciata, non pensavano certo di simili deimensioni.

Nell'incontro tenutosi il 16 settembre la direzione aziendale ha infatti illustrato il piano di ristrutturazione industriale con la dichiarare di 160 esuberi ( di questi circa 30 sono impiegati) su 289 occupati ricorrendo alla legge 223 conosciuta come mobilità.

Le ragioni della ristrutturazione e quindi dell'esubero secondo l'azienda, sono da individuarsi nella concorrenza che arriva dall'estero con costi molti più bassi oltre ad una costante contrazione del mercato del termostato.

Il piano prevede la dismissione di alcune lavorazioni e la chiusura di un intero reparto, quello dove viene fabbricato il termostato ad alta temperatura, da cui deriva un esubero di circa 70 lavoratrici.

Il sindacato ha dimostrato con forza il suo disappunto su tutto il piano che non darebbe garanzie nemmeno per chi rimane in azienda, ma in modo particolare sul numero degli esuberi derivati sempre secondo l'azienda da motivazioni quali l'assenteismo, motivazione moralmente inaccettabile e la "fluttuazione di mercato" difficilmente quantificabile.

I lavoratori riniti in assemblea hanno condiviso l'opinione della Rsu e delle Organizzazioni Sindacali decidendo immediate iniziative di lotta.

Marasco G.

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