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Lo Statuto dei lavoratori
Nel nostro Paese la legge n.300 del 1970, comunemente chiamata "Statuto dei Lavoratori", costituisce una delle principali fonti del diritto del lavoro. Essa ha introdotto importanti norme di regolamentazione del lavoro e dei rapporti col datore di lavoro nelle aziende, nonché alcuni principi di tutela dei diritti dei lavoratori. Lo statuto dei Lavoratori è anche una legge di attuazione dell'art. 35 della Costituzione (che afferma che lo stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni) e regola il complesso dei diritti del cittadino lavoratore. Nello Statuto troviamo tutelati quattro gruppi di diritti:
Vediamo gli aspetti principali della Legge 20 maggio 1970, n.300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro." I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulle idoneità o sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. E' fatto divieto al datore di lavoro . Di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l'integrità fisica. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. E' prevista la reintegrazione nel posto di lavoro quando il giudice annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. E' prevista la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale. Sono previsti permessi retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare. I lavoratori che siano chiamati a funzioni pubbliche o sindacali elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. |