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ovvero, il sindacato in fabbrica
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Questo volumetto
della Cisl, edito nel 1959, era presentato come un "sussidio utile per tutti
coloro che operano nel sindacato, specialmente nell'ambiente di lavoro".
La proposta di costituzione delle SAS è la conseguenza sul piano organizzativo dell’indirizzo contrattuale per la contrattazione articolata in azienda. La discussione della produttività in fabbrica non poteva prescindere infatti da un’organizzazione sindacale interna all’azienda che facesse da supporto e da legame con i lavoratori per il sindacato provinciale, il quale manteneva comunque la prerogativa della contrattazione al fine di evitare il pericolo dell’aziendalismo. Gli organi di rappresentanza eletti dai lavoratori negli anni ’50, le Commissioni Interne, non erano infatti titolate alla contrattazione, ma solo al controllo dell’applicazione degli accordi in essere. Essendo inoltre un organismo unitario, in una situazione in cui le linee della Cisl e della Cgil erano completamente divergenti, non potevano essere uno strumento efficace per tradurre negli ambienti di lavoro i nuovi indirizzi di politica contrattuale della Cisl. Ma le motivazioni che portarono all’istituzione delle SAS, non furono solo contrattuali, ma più ampie, legate alla stessa visione del ruolo del sindacato. La visione associativa della Cisl, contraria al sindacato come "movimento politico" propugnato invece dalla Cgil, vedeva infatti nel luogo di lavoro, là dove l’associazione nasce, la base su cui costruire tutto l’edificio del sindacato, una base a cui era importante riconoscere una forma di organizzazione specifica, la SAS appunto. Così infatti citava la prima delibera del 1954: "Il sindacato deve, di fronte ai tentativi di creare una posizione di conflitto tra Commissioni Interne e sindacato e di fronte al pericolo di distacco tra organismi sindacali e base organizzata, dar vita al livello aziendale, a Sezioni Sindacali, aderenti alla Cisl, nucleo elementare del sistema organizzativo." Ciò consentiva inoltre, insieme alla contrattazione aziendale, "di portare anche alla base dei lavoratori il potere di decidere, il potere di dare dimensione appropriata alle rivendicazioni, il potere di muoversi nell’ordine dei problemi specifici in un grado di massima autonomia …" Tutte cose che dovevano contrastare il "progressivo allontanamento del lavoratore dall’attivismo contrattuale e quindi anche dal sindacato" causato dall’eccessiva centralizzazione contrattuale dei primi anni ’50 che aveva fatto "perdere alla base l’efficienza del sindacato, facendo maturare nei lavoratori il convincimento che il beneficio dell’azione sindacale dovesse attendersi indipendentemente dall’apporto di ciascuno di essi alla soluzione dei problemi in cui si trovasse impegnato anche sul posto di lavoro". In particolare, come indicava un ulteriore documento del 1958, secondo la Cisl "è la SAS che assume e sola può dare la garanzia formale e sostanziale della solidarietà dei lavoratori dell’azienda nel corso dell’azione sindacale ed in particolare per la riuscita dello sciopero, sia esso aziendale, provinciale o nazionale", evitando in queste occasioni l’indifferenza dei lavoratori o la tacita connivenza con le direzioni aziendali. Solo "l’azione aziendale di sciopero rompe infatti con l’ambiente paternalistico, là dove esiste, o con il clima di oppressione o con il clima di falsa cooperazione" In sostanza, la linea del decentramento contrattuale ed organizzativo della Cisl contribuiva a "distogliere i lavoratori dal fatalismo dell’aspettativa di miracolistiche soluzioni del vertice e lo richiamano alla concretezza dell’azione autonoma, capace di introdurlo gradualmente nelle leve di direzione del processo produttivo della propria azienda, con il presentare i propri interessi in termini di interessi generali, con l’arricchire la contrattazione di accordi aventi un raggio di azione sempre più ristretto. Il che equivale a dire, in ultima analisi, che il problema sociale dei lavoratori deve trovare soluzione -oltre che ad altri livelli- a quello dell’azienda." E’ interessante infine richiamare alcuni articoli della proposta di regolamento delle SAS, formulata dalla Segreteria Confederale nel 1959, quando la realtà delle Sezioni Sindacali copriva, secondo i dati della Cisl il 38,2% delle aziende con oltre 500 dipendenti e il 13,1% di quelle comprese tra i 100 ed i 500. |
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Art.4 – Organi Sono organi della SAS:
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Art.7 –
Segretario Il Segretario della SAS è il rappresentante del Sindacato nell’azienda. (…) La carica di Segretario responsabile è incompatibile con quella di Membro di Commissione Interna. La sua elezione deve essere ratificata dalla Federazione o dal Sindacato Provinciale competente. Art.8 – Contrattazione L’esercizio diretto della contrattazione a livello aziendale compete alla Federazione o al Sindacato provinciale di categoria che l’esercita mediante un comitato di negoziazione di cui fanno parte:
(…) La contrattazione non può essere assunta, in assenza della rappresentanza sindacale esterna all’azienda, dalla SAS o da una sua rappresentanza né dalla C.I. o dai suoi membri. (…) |
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Art.10 – Finanziamento Per il finanziamento delle attività della SAS viene fissata dall’assemblea e ratificata dal sindacato provinciale di categoria una contribuzione mensile addizionale per iscritto da far affluire su un apposito fondo che sarà gestito dal Comitato direttivo e controllato annualmente per la approvazione da un componente la segreteria del sindacato provinciale di categoria. Annualmente il Comitato direttivo uscente presenta all’assemblea il bilancio finanziario consuntivo per la ratifica." |