PROCEDURE PER ISTITUIRE IL CAE |
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Se lavorate in una multinazionale avete diritto ad istituire il CAE.
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1. Verifica dei requisiti
Se si, passiamo al punto 2 2. Ricerca delle informazioni relative alla ubicazione delle unita produttive e alla loro dimensione
Abbiamo tutto? Passiamo al punto 3!
5. Invio della lettera di apertura del negoziato
Negoziazione Tutti i materiali relativi ai CAE (direttiva, accordo interconfederale, esempi, modelli, lucidi, schede di valutazione ) sono forniti dallufficio internazionale
STRUMENTO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO Lettera di apertura del negoziato Nome direttore responsabile risorse umane Indirizzo direzione Milano, xxxxxx 199x Gentile Direzione, il 22 settembre 1994, il Consiglio dellUnione Europea ha adottato la direttiva n°94/45 riguardante listituzione di comitati aziendali europei (CAE) o di procedure per linformazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Il CAE vuole essere un nuovo strumento di comunicazione e di dialogo tra direzione centrale della multinazionale e i rappresentanti dei dipendenti delle diverse realta produttive e commerciali facenti capo alla stessa multinazionale. La direttiva in Italia e stata recepita tramite accordo interconfederale del 6 novembre 1996. In base alla direttiva e allaccordo interconfederale, tutte la aziende multinazionali che occupano piu di 1000 dipendenti nellUnione Europea ed hanno almeno 2 stabilimenti localizzati in 2 paesi dellUnione in cui siano occupati piu di 150 dipendenti, devono avviare i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori per istituire il CAE e hanno 3 anni di tempo per concludere il negoziato. Tra le aziende multinazionali interessate allattuazione della direttiva vi e la XXXX Con la presente, i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti XXXX in Italia e in XXXX, sollecitano alla Direzione Aziendale Centrale del gruppo ubicata a XXXX, lapertura dei negoziati per listituzione di un Comitato Aziendale Europeo XXXX, conformemente allart.5 della direttiva 94/45/UE del Consiglio entrata in vigore il 22 settembre 1996 e conformemente allart.5 dellAccordo Interconfederale del 6 novembre 1996 che ha recepito la direttiva in Italia. A seguito della riunione dei rappresentanti dei lavoratori e funzionari sindacali XXX tenutasi a XXXX il XXX, i partecipanti hanno deciso di avviare con la direzione tale negoziato e hanno istituito a tal fine il gruppo speciale di negoziazione. La delegazione speciale di negoziazione e composta da XX persone (xxx italiani, xxx) ed e stata incaricata dai lavoratori di incontrare la direzione e di negoziare con essa a nome di tutti i lavoratori XXX in Europa l accordo che istituira il CAE XXXX.
La presente lettera e quindi latto ufficiale con cui richiediamo lapertura dei negoziati. Facciamo presente che la direzione XXXX dovrebbe convocare l incontro con il gruppo negoziante entro 6 mesi a partire dalla data di invio della presente lettera.
In attesa di un vostro riscontro, vi porgiamo i nostri migliori saluti,
per stabilimento italiano XXX per stabilimenti esteri Uffici internazionali FIOM FIOM UILM STRUMENTO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO LETTERA DI NOMINA DEL COMPONENTE ITALIANO NELLA DSN
XXXXX
Via XXXXX XXXXXX Milano, XX YYY XX Oggetto: CAE XXXX- nomina rappresentante italiano nella DSN Gentile Direzione, facendo riferimento allAccordo Interconfederale del 6.11.1999 (art. 6 comma secondo; art.5; art.3) per il recepimento della direttiva 94/45 riguardante listituzione di un Comitato Aziendale Europeo per linformazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie, le organizzazioni sindacali FIM FIOM UILM congiuntamente con le Rappresentanze Sindacali Unitarie della XXXXX nominano XXXXXXX ZZZZZ come rappresentante italiano della Delegazione Speciale di Negoziazione legittimata a negoziare laccordo che istituira il Comitato Aziendale Europeo. Cordialmente, FIM FIOM UILM Le R.S.U.
STRUMENTO ESEMPIO ACCORDO SULLISTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO PRESSO IL GRUPPO ..........
Tra la direzione del Gruppo XXXXX e i rappresentanti dei lavoratori dei differenti stabilimenti produttivi e filiali commerciali XXXXX in Europa e stato concordato quanto segue: Articolo 1. Costituzione del Comitato Aziendale Europeo In base alla direttiva 94/45 del Consiglio dellUnione Europea del 22.09.1994 sullinformazione e consultazione dei dipendenti di multinazionali ed avendo riguardo alle attività europee del Gruppo XXXX, le parti contraenti concordano che venga istituito un Comitato Aziendale Europeo quale organismo di informazione e dialogo per tutti i lavoratori occupati nel Gruppo XXXX. Articolo 2. Funzione del CAE Il Comitato Aziendale Europeo consentirà lo scambio di informazioni e la discussione su materie economiche, sociali ed industriali ed in particolare modo su: - struttura del gruppo - situazione economica e finanziaria del gruppo - evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite - situazione e evoluzione probabile delloccupazione - investimenti - cambiamenti fondamentali riguardanti lorganizzazione - introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi - trasferimento di produzione - fusioni, diminuzioni delle dimensioni o chiusura di imprese, di stabilimenti o di parti importanti degli stessi - licenziamenti collettivi - attività di formazione e di perfezionamento professionale - andamento dellorario di lavoro - pari opportunita Articolo 3. Composizione del Comitato Aziendale Europeo Il Comitato Aziendale Europeo si compone di 22 membri e il numero dei rappresentanti dei singoli paesi si determina come segue: Paese Occupati Numero di componenti nel CAE Italia XXXXX XXXXXXXXX I componenti del CAE saranno designati o eletti dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle rappresentanze dei lavoratori riconosciute allinterno del gruppo, secondo le leggi e le prassi vigenti in ogni paese. XXXX rappresentanti supplenti saranno ugualmente designati secondo il medesimo criterio di composizione; essi parteciperanno alle riunioni del Comitato Aziendale Europeo solo in caso di assenza o in sostituzione del componente effettivo. Qualora nel periodo di vigenza dellaccordo, intercorrano dei cambiamenti nella struttura del Gruppo, la composizione del Comitato Aziendale Europeo sarà modificata. Articolo 4. Durata del mandato I membri del CAE resteranno in carica per 4 anni. Qualora un membro lasci lazienda, si provvederà a designare o eleggere un nuovo membro. Articolo 5. Comitato Ristretto Il Comitato Aziendale Europeo provvederà ad eleggere tra i suoi membri un Comitato Ristretto ed eventualmente ad approvare un regolamento per il suo funzionamento. Il Comitato Ristretto sara composto da1 Segretario e 2 coordinatori, tutti eletti tra i componenti del CAE. Il Comitato Ristretto avrà la funzione di pattuire con la direzione del Gruppo lordine del giorno delle riunioni del CAE e svolgerà le mansioni di coordinamento tra i membri del CAE. Il Comitato Ristretto provvederà a redigere il protocollo di ciascuna riunione del CAE nelle diverse lingue e si preoccuperà di inviarlo ai singoli membri. Articolo 6. Riunioni del Comitato Aziendale Europeo Il Comitato Aziendale Europeo si riunirà una volta allanno per due giorni. Il primo giorno e destinato alla riunione tra i rappresentanti dei lavoratori e il secondo allincontro ufficiale con la direzione. La direzione assicurera linterpretazione nelle diverse lingue dei membri del CAE come anche la traduzione dei documenti salienti preparati e/o diffusi durante lincontro. Luogo, data, mese e ordine del giorno saranno decisi dalla direzione in accordo con il Comitato Ristretto. Articolo 7. Presenza degli Esperti I membri del Comitato Aziendale Europeo possono invitare a partecipare alla riunione preparatoria e alla riunione ufficiale degli esperti, non superiori al numero di 3. Articolo 8. Incontri aggiuntivi per eventi straordinari Qualora subentrassero circostanze straordinarie aventi ripercussioni notevoli sugli interessi dei lavoratori, i membri del Comitato Aziendale Europeo possono chiedere alla direzione del gruppo incontri aggiuntivi. Articolo 9. Finanziamento Sono a carico dellazienda i costi relativi alla riunione del Comitato Aziendale Europeo e alla riunione preparatoria (spese di viaggio, soggiorno, traduzioni e documentazioni). I membri del Comitato Aziendale Europeo, per partecipare alla riunione preparatoria e allincontro ufficiale, usufruiranno dei permessi retribuiti limitatamente al tempo di trasferimento e di riunione. Articolo 10. Campo di applicazione dellaccordo Laccordo si applica a tutti i lavoratori delle società di cui il Gruppo XXXX controlla piu del 50% del capitale sociale e che operano nei settori di attività caratterizzati dalla presenza di attività lavorative oltre che in Italia in almeno in altri due stati membri dellUnione Europea. Articolo 11. Compatibilità con le istanze nazionali Il Comitato Aziendale Europeo non sostituisce le istanze esistenti a livello nazionale per linformazione e la consultazione dei lavoratori. Articolo 12. Tutela dei membri del Comitato Aziendale Europeo Per lesercizio delle loro funzioni, ai membri del CAE sono riconosciute le stesse garanzie e le stesse protezioni previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazioni e dalla prassi vigente nei paesi in cui sono occupati. Articolo 13. Obbligo di segretezza I membri del Comitato Aziendale Europeo, i loro supplenti e gli esperti sono tenuti a non divulgare alcuna informazione che venga loro fornita in via riservata dalla direzione. Tale obbligo sussiste anche allo scadere del mandato. Articolo 14. Durata dellaccordo Il presente accordo avrà una durata di 4 anni a partire dalla data della firma ed e automaticamente rinnovato salvo disdetta scritta di una delle parti entro 6 mesi dalla data di scadenza. Data Firma Rappresentante Direzione Gruppo Rappresentanti dei Lavoratori Italia |