ANNO 2001

LE NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA IN MATERIA DI FISCO PER I LAVORATORI DIPENDENTI ".

Pubblichiamo di seguito le novità previste dalla legge finanziaria in materia di aliquote fiscali, detrazioni, imposizione fiscale sulla casa, detrazione affitto, ristrutturazione, spese di assistenza ed altre ancora.

Aliquote IRPEF.

Le aliquote Irpef relative ai diversi scaglioni di reddito sono così modificate:

Scaglione di reddito Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2002
         

Fino a lire 20.000.000

18,5% 18% 18% 18%
Oltre 20 milioni e fino a lire 30.000.000

25,5%

24%

23%

22%

Oltre 30 milioni e fino a lire 60.000.000

33,5%

32%

32%

32%

Oltre 60 milioni e fino a lire 135.000.000

39,5%

39%

38,5%

38%

Oltre 135 milioni

45,5%

45%

44,5%

44%

Il limite d'esenzione da imposizione fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati che hanno percepito tali redditi per tutto l'anno e di conseguenza hanno diritto alla specifica detrazione per intero passa per effetto della norma già approvata per l'anno 2000 dal D.L. n. 268, da 9,1 a 12.000.000.

Analogamente sono confermati gli importi già modificati con il predetto Decreto Legge per quanto riguarda la misura della detrazione per lavoro dipendente e pensione.

A tale proposito rimandiamo alle tabelle pubblicate nell'articolo riportato sul precedente numero di Informazione-FIM.

Detrazioni per carichi di famiglia.

Detrazioniper i figli e altri familiari a carico Anno 2001 Anno 2002
 
Redditi oltre i 100 milioni

516.000

552.000

Reddito fino a 100 milioni

552.000

588.000

Reddito fino a 100 milioni e con più di un figlio

616.000

652.000

Vengono anche qui riconfermate le ulteriori detrazioni già previste per l'anno 2000, per i titolari di soli redditi da pensioni e di abitazione principale, diverse per età (più o meno di 75 anni) e fino a 19.000.000 e la detrazione di 240.000 per i figli di età inferiore ai tre anni.

Prima casa di abitazione.

E' completamente esentata, ai fini Irpef e a decorrere già dal 1 gennaio 2000, attraverso la concessione di una deduzione del reddito pari all'ammontare del valore della rendita catastale, la casa di abitazione e le sue pertinenze.

Si conferma il suddetto beneficio nel caso di variazione della dimora in caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata e l'importante precisazione che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente " o i suoi familiari " dimorano abitualmente.

Si estende da sei mesi a un anno il periodo entro il quale, in caso di acquisto con mutuo ipotecario, l'abitazione principale deve diventare tale per usufruire della detrazione del 19% degli interessi pagati e analogamente è portato a un anno, prima o dopo l'atto di acquisto, il termine entro il quale stipulare il mutuo.

Ulteriori novità sono introdotte per favorire la detrazione degli interessi nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se questa è al momento dell'acquisto locata, o in fase di ristrutturazione.

Ai fini della detrazione degli interessi passivi non si tiene conto se la variazione della dimora è avvenuta, oltre che per trasferimento, a seguito di motivi di lavoro, anche in caso di ricovero permanente in istituti per motivi di salute.

Abitazione in affitto.

Gli importi delle detrazioni previste per i titolari di contratti d'affitto di abitazioni adibite ad abitazione principale, stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431 (i cosiddetti affitti concordati), sono aumentati a Lire 960.000 per redditi fino a 30 milioni e a Lire 480.000 per i redditi compresi tra 30 e 60 milioni.

E' prevista inoltre una detrazione a favore di lavoratori dipendenti, che trasferiscono o hanno trasferito nei tre anni antecedenti quello della richiesta la propria residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo e sono titolari di un contratto d'affitto per un'unità immobiliare adibita a dimora principale e a condizione che la stessa sia situata a non meno di 100 Km. dal precedente comune e in ogni modo al di fuori della propria regione.

Tale detrazione, per i primi tre anni, è di importo pari a L. 1.920.000, se il reddito non supera i 30 milioni, e di L. 960.000 se il reddito è compreso tra i 30 e i 60 milioni.

Spese per interventi di ristrutturazione nelle abitazioni (Detrazione 36% IRPEF).

Si conferma anche per l'anno 2001 la detrazione del 36% Irpef per gli interventi di ristrutturazione e recupero.

La lista dei lavori detraibili è integrata con l'ammissione delle spese realizzate per favorire la mobilità di portatori di handicap (ascensori e montacarichi), di quelle finalizzate alla prevenzione del compimento di atti illeciti (es. impianti di antifurto e porte blindate per le abitazioni) e quelle utili ad evitare infortuni domestici.

LEGGE COLLEGATA ALLA FINANZIARIA 2000.

Oltre alle misure sovraesposte, è importante sapere che diverse novità in materia fiscale arrivano con effetto retroattivo e pertanto sono valide già per l'anno d'imposta 2000, per opera della legge n. 342, comunemente chiamata Legge collegata alla manovra Finanziaria 2000.

La stessa è in vigore dal 10 Dicembre scorso e contiene le disposizioni elencate qui di seguito.

Deducibilità dal reddito dell'importo fino a un massimo di tre milioni dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici.

Detrazione del 19% e fino a un massimo di 12 milioni delle spese di assistenza specifica (compensi a personale paramedico abilitato) rese a persone affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esonero dal ticket).

Il beneficio spetta anche per le spese sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, nel limite suddetto e per la parte che non trova capienza nell'imposta eventualmente dovuta sul reddito del familiare interessato.

Detrazione del 19% per le spese veterinarie entro il limite di 750.000 e con una franchigia di 250.000.

Restituzione, anche sulla parola in caso di mancanza della documentazione del versamento, dell'80% della tassa sul medico di famiglia (le famose 85.000) versata nel 1993.

Sempre con la legge 342, a decorrere però dal gennaio 2001, è stata disposta la trasformazione da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (con conseguente diritto alle detrazioni specifiche) dei compensi da collaborazione coordinata e continuativa.

.... NON E' TUTTO!

Con la Finanziaria 2001 e con la Legge collegata alla Finanziaria 2000 arriveranno altre significative novità (progressiva abolizione dei ticket sulle ricette e sulla diagnostica per le prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale, riduzione del contributo per i farmaci, riforma della tassa di Successione, I.C.I.).

Rimandiamo a prossimi articoli per aggiornamenti e approfondimenti.

Il Servizio Fiscale della Cisl è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione in merito (tel.0332-241559).

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