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D.:
Sono un impiegato di 7° livello e lavoro in una società di consulenza informatica con
contratto metalmeccanici.
Vorrei avere notizie circa l'indennità di trasferta. Tra non molto infatti andrò per una
settimana in Spagna da un cliente e mi sono state date notizie contrastanti circa
l'indennità di trasferta. C'è chi dice che non mi spetta e chi invece con lo stesso
contratto l'ha percepita.
Vorrei chiarimenti al riguardo.
Andrea C.
R.: Secondo il contratto dei metalmeccanici agli
impiegati in trasferta vengono riconosciute le spese di trasporto e quelle di vitto ed
alloggio "riferite ai trattamenti aziendali in atto".
Il contratto quindi fa rinvio al regolamento aziendale che dovrebbe prevedere, circa la
trasferta, i mezzi di trasporto che il dipendente potrà utilizzare, il livello
dell'albergo in cui potrà pernottare, il massimo spendibile per vitto ed eventualmente
una somma giornaliera per spese difficilmente giustificabili (giornale, generi di
conforto, cinema, ....).
Il contratto non prevede invece alcuna indennità di trasferta aggiuntiva alle spese di
cui sopra. In molti casi la contrattazione aziendale ha regolato direttamente in fabbrica
l'introduzione ed il livello economico di questo istituto.
16 novembre 2000
D.:
Sono un operaio e tra qualche giorno dovrei andare in trasferta in Tunisia, vorrei
cortesemente sapere se la Ditta mi paga vitto, alloggio e viaggio e se mi spetta qualche
indennità di trasferta aggiuntiva alla mia regolare paga.
Ossorio B
R.: Per gli operai il contratto dei
metalmeccanici stabilisce un'indennità di trasferta forfettaria di Lit. 60.350,
rivalutata biennalmente, a copertura delle spese di vitto ed alloggio, di cui 21.710 per
il pernotto e 19.320 per ogni pasto. Per percepire l'indennità non occorrono pezze
giustificative. Nel caso di trasferte superiori ai 300 chilometri dall'azienda, le
indennità crescono del 15%, ma nella forma del piè di lista (cioè con consegna delle
pezze gustificative). Le spese di trasporto sono coperte dall'azienda in rapporto ai mezzi
autorizzati. Il contratto stabilisce inoltre l'anticipo delle prevedibili spese di viaggio
e di pernotto. Per il tempo di viaggio inoltre si prevede il normale trattamento economico
limitatamente al periodo corrispondente con l'orario di lavoro, l'85% dello stesso per le
ore di viaggio eccedenti.
Questo trattamento in realtà è concepito soprattutto per le aziende di installazione e
manutenzione di impianti, i cui lavoratori nel loro complesso lavorano con continuità in
cantieri esterni, di regola nell'ambito della provincia o della regione in cui è
collocata l'azienda.
Per queste aziende trova una giustificazione il trattamento di cui sopra che rischia di
essere del tutto inadeguato per trasferte simili a quella cui sei interessato, cioè una
trasferta all'estero.
Nel tuo caso penso che l'azienda debba riconoscerti un trattamento analogo a quello
previsto per gli impiegati, che puoi trovare nella risposta precedente.
3 marzo 2001
D.: Posso rifiutare di andare in trasferta all'estero?
Unknown
R.: Teoricamente non si potrebbe rifiutare la trasferta, anche all'estero. Nella
pratica si può valutare caso per caso. Dovresti rivolgerti direttamente al sindacato per
far esaminare il tuo caso.
Marzo 2001
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