Conservazione del posto e trattamento economico Il lavoratore non in prova che si ammala o che subisce un infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) ed al trattamento economico secondo la tabella che segue. Attenzione! La conservazione del posto e il periodo di trattamento economico vanno calcolati sulla somma delle assenze per malattia effettuate nei tre anni antecedenti ogni ultimo evento morboso. Per cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed alla relativa retribuzione se, ad ogni malattia, retrocedendo di tre anni, non abbia già consumato quanto gli compete in base all'anzianità di servizio. Inoltre nel computo del trattamento economico vanno considerate a parte le malattie lunghe, i ricoveri ospedalieri superiori ai 10 giorni e le malattie brevi. (Vedi oltre)
Il comporto breve rappresenta la situazione normale per il calcolo della malattia. Tale periodo si allunga e dà luogo al comporto prolungato, nei seguenti casi:
Le malattie lunghe (superiori ai 21 giorni) ed i ricoveri ospedalieri superiori ai 10 giorni. - Entro tetti massimi legati agli scaglioni dellanzianità di servizio, e ai soli effetti del trattamento economico, le malattie superiori a 21 giorni e il ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni non entrano nella sommatoria del triennio. I tetti sono 60 giorni sino a 3 anni, 75 giorni oltre i 3 e fino a 6, 90 giorni oltre 6 anni. Nel caso di contemporanea presenza di malattie superiori a 21 giorni e ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni il tetto massimo del bonus è di 120 giorni. Le malattie brevi fino a 5 giorni - Per la malattie fino a 5 giorni (malattie considerate brevi), anche in questo caso solo per il trattamento economico, cè una penalizzazione che funziona così:
Sono esclusi e quindi non vanno contati nei meccanismo di penalizzazione i ricoveri ospedalieri, anche se brevi, i trattamenti terapeutici ricorrenti per emodialisi, morbo di Cooley, neoplasie debitamente certificati. |