Assenze giustificate alla visita fiscale Le assenze dal domicilio, o la mancata presentazione a visita di controllo ambulatoriale, per essere giustificate, devono essere causate da valide ragioni. In tal caso non danno luogo a sanzioni da parte dell'INPS. Secondo l'INPS si è considerati giustificati in caso dassenza per: 1) Visite mediche generiche urgenti, o specialistiche, o terapie eseguite presso ambulatori pubblici o comunque autorizzate della USL che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli previsti dalle fasce, in questo caso il lavoratore deve farsi rilasciare, il giorno stesso, la documentazione da chi ha effettuato la prestazione, che deve essere consegnata all'INPS. 2) Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori casa per evitare di arrecare gravi danni a se o ad un componente il nucleo familiare (esempio: convocazione da parte di autorità pubbliche, partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni o funerali di parenti). In entrambi i casi l'assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all'INPS la documentazione entro 10 giorni dalla data dell'assenza. In ogni caso il lavoratore ammalato che deve allontanarsi dal domicilio, deve preventivamente avvisare sia l'azienda che l'INPS. E opportuno ricordare che i provvedimenti di sospensione del diritto allindennità di malattia per assenza sono adottati esclusivamente dall'INPS, che valuta gli elementi giustificativi dell'assenza. Il datore di lavoro non può rifiutare il pagamento dell'indennità, da anticipare per conto dell'INPS, nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, sia domiciliare che ambulatoriale, fino a quando l'INPS non comunica l'avvenuto provvedimento di sospensione dell'indennità economica. L'assenza non giustificata alla visita di controllo durante le fasce orarie è materia di contestazione disciplinare da parte dell'azienda. |