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D&R
D:Vorrei avere un piccolo consiglio su un problema che abbiamo avuto nella nostra azienda,

Io sono un lavoratore dipendente con con contratto biennale (formazione lavoro), metalmeccanico, livello 3° retribuzione £ 1.550.000 mensile netto.

In busta paga vengono descritte 1.68 gg. di ferie al mese, L'amministrazione ha comunicato che il numero totale di ferie non godute accumulate durante il periodo lavorativo devono essere moltiplicate per un fattore 1.20, perchè (dicono) che lavoriamo solamente 5 gg, la settimana e che 1.68 gg. al mese si maturano solo se si lavora 6 gg. la settimana.

Voi cosa ne pensate??.

Sergio M.

R: Le settimane di ferie spettanti per contratto sono 4 su base annua. Corrispondono quindi a 24 giorni, se i giorni lavorativi settimanali sono 6 con orario di ore 6.40 ore al giorno, corrispondono a 20 giorni se invece i giorni di lavoro settimanali sono 5 di 8 ore ciascuno. Va da sé che nel primo caso si maturano 2 giorni al mese, nel secondo 1,68, in entrambi si tratta di 13,36 ore (6,40 ore x 2 giorni, oppure 8 ore x 1,68 giorni).

11 luglio 2001


D.: Sono un membro della RSU della mia azienda ed ho partecipato, in qualità di presidente di seggio, alle ultime consultazioni referendarie. Lo scrutinio dei voti si è protratto fino alle 3.00 del lunedì mattino, pertanto il lunedì stesso non mi sono recato in ufficio.
Vorrei sapere, oltre al giorno di lunedì già utilizzato, a quanti ulteriori giorni di ferie dà diritto la presenza al seggio nei giorni di sabato e domenica.
L'Ufficio Paghe ha aggiunto, alle normali ore di ferie maturate mensilmente, altre 8 ore: vorrei sapere se è corretto o se le ore in più devono essere 16.
La mia azienda è iscritta a Federmeccanica e dice di applicarne le disposizioni.

Alberto P.

R.: Dovrebbero essere 16 e non 8.
A conforto di questa tesi puoi far valere addirittura una risposta in merito del Sole 24 Ore, che non può essere certo accusato di partigianeria verso il sindacato. ( "Il Sole 24 Ore - rubrica L'Esperto Risponde - Quesito n° 1404 del 3 aprile 2000.) Riporto testualmente.

"Ai sensi dell'articolo 119 del Dpr 30 marzo 1957, n. 361- nel testo sostituto dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza del procedimento elettorale) e interpretato in modo autentico dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 - per tutte le elezioni disciplinate dalle leggi della Repubblica, si prevede che coloro che adempiono a qualsiasi funzione abbiano diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (1° comma). I giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (2° comma). Alla luce delle indicazioni fornite dal legislatore, il lavoratore ha diritto per i giorni di sabato e domenica occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi."

In particolare, per gli impiegati, anche se formalmente lo stipendio contrattuale viene calcolato sulla base di 26 giorni, ciò è ininfluente ai fini della legge, poichè le uniche due condizioni stabilite dal legislatore per fruire dei riposi compensativi o della maggiorazione retributiva sono:

     1.  giornata festiva

  1. giornata non lavorativa (e il sabato certamente lo è nei casi in cui la ripartizione dell’orario di lavoro è su 5 giorni).

4 luglio 2000


 D.: Secondo il Direttore del Personale della mia azienda, sentito il parere di un onorevole consulente del lavoro, l'azienda può decidere il periodo di ferie per il 50% di quelle maturate nell'anno a favore del lavoratore e, sempre secondo lui, per i restanti giorni di ferie può imporre al lavoratore che le stesse siano consumate nell'anno, pena decadenza, ovvero cancellazione delle ferie maturate!!!!

Le mie colleghe sostengono che non si possono cancellare le ferie perché sono un diritto del lavoratore (e su questo sono d'accordo anch'io) e che quindi si possono accumulare alle altre che matureranno negli anni successivi. Io penso che, in mancanza di godimento, possano essere pagate (mentre secondo loro solo i permessi possono essere pagati se non goduti entro giugno dell'anno prossimo).

DOMANDE

L'azienda può importi il periodo di ferie? Per quanti giorni? Può decidere anche il periodo? I restanti giorni di ferie devono essere obbligatoriamente goduti nell'arco dell'anno stesso in cui maturano? Può l'azienda importi di godere di tutti i giorni di ferie nello stesso anno?

Può importi di stare a casa, anche a singhiozzo, fino a quando le ferie non sono tutte consumate? Può l'azienda fare una comunicazione in cui dice che se le ferie non sono godute nell'arco dello stesso anno decadono? Le ferie possono essere annullate? Le ferie possono essere pagate in mancanza di godimento?

R.H.

R.: Le ferie rispondono alla "ratio" di essere un periodo di recupero psico-fisico per il lavoratore, ma al tempo stesso non devono compromettere l’organizzazione dell’azienda, conferiscono quindi un diritto di godimento al lavoratore, ma al tempo stesso un diritto di "interferenza" per l’azienda, almeno per ciò che riguarda la loro distribuzione.

Il codice civile (art. 2109), il contratto (nel commercio: artt. 69, 71, 75; nel metalmeccanico: ds/p.prima/art.14, ds/p.terza/art.14) e la gurisprudenza hanno cercato di rendere compatibili questi due diritti che fanno capo rispettivamente alle parti in causa. La materia comunque si presta ad una definizione soddisfacente solo nel caso di una contrattazione applicativa aziendale, che tenga conto cioè della peculiarità dell’organizzazione della singola azienda per trovare la soluzione più opportuna e al tempo stesso la più gradita ai lavoratori. La contrattazione in azienda esige però una rappresentanza sindacale, cioè la presenza di delegati regolarmente eletti e nominati, che hanno il titolo di farla in nome e per conto dei lavoratori. Nel merito delle domande poste le cose stanno nei termini seguenti.

Sia il contratto del commercio che quelli del settore metalmeccanico prevedono che il periodo di ferie sia deciso dall’azienda, ma tenuto conto delle esigenze dei lavoratori. Nel primo contratto, l’azienda può disporre del periodo di ferie collettive tra maggio ed ottobre o in periodi diversi e con programmazione, se c’è accordo tra le parti. Inoltre il periodo di ferie non potrà essere frazionato in più di due periodi. Nei contratti metalmeccanici le ferie consecutive e collettive non possono eccedere le tre settimane. Nei due contratti non viene regolata la fruizione dei residui di ferie individuali. Vale quindi il principio generale esposto all’inizio. In questo caso è il lavoratore a chiedere e l’azienda ad autorizzare, in funzione della compatibilità della richiesta con i, motivati, programmi aziendali.

Di regola le ferie vanno godute nell’anno di maturazione, ma non c’è un obbligo specifico in questo senso. Per contratto sono irrinunciabili, pertanto non possono essere monetizzate. Il datore di lavoro non può cioè impedire il godimento delle ferie, in tutto o in parte, indennizzandole con il corrispettivo economico. Vale però il principio (in forma esplicita nei contratti metalmeccanici) che dove vi fossero impedimenti organizzativi eccezionali a godere tutto il periodo di ferie maturato, le ferie non godute possano essere indennizzate. Sulla base di questo principio e con l’accordo dei lavoratori interessati molte aziende pagano i residui ferie passato un anno dalla maturazione. Analogamente ciò avviene quando il lavoratore si dimette, per i ratei di ferie maturati e non ancora goduti.

L’azienda potrebbe imporre il godimento delle ferie individuali nel caso il lavoratore sia stato messo nella condizione di poterle godere sulla base delle proprie esigenze, ma non lo abbia fatto. Il problema comunque può riguardare solo i ratei di ferie degli anni precedenti, non di quelli in corso di maturazione.

Va da sé che le ferie non possano essere annullate, né possano decadere.

Sono un diritto e, in quanto tale, o viene goduto, o viene pagato.

2 maggio 2000



D.:
Quanto tempo prima devo chiedere un permesso o le ferie?

Unknown

R.: Il contratto non regola un periodo di rispetto per la richiesta delle ferie. Normalmente se si chiede mezza giornata o una giornata basta l'anticipo di un giorno. Per periodi più lunghi è bene fare la richiesta con maggiore anticipo, anche in rapporto ai problemi organizzativi che la tua assenza potrebbe creare all'azienda.

Marzo 2001



D.:
Il mio lavoro si svolge dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Se chiedo di andare via alle 13.00 mi spetta comunque l'ora di pausa o mi viene scalata come permesso?

Unknown

R.: Se finisci il lavoro alle 13.00 devi coprire con tre ore di permesso l’assenza del pomeriggio. Se la tua azienda non ti concede i permessi a ore, ma solo a mezze giornate, te ne vai alle 12.00.

Marzo 2001