| D.:
        Sono una ragazza di 20 anni impiegata da 8 mesi circa in una azienda meccanica. Il mio lavoro è a stretto (strettissimo) contatto con i miei superiori (2 genitori e le
        due rispettive figlie).
 Settimana scorsa mi hanno dato della "mentalità dell'operaia" perché vado via
        sempre prima della mezzora dopo il suono della campana. Infatti il mio lavoro finisce alle
        17.30 e io di solito vado a casa verso 17.45/17.50.
 Io non pretendo che mi sia riconosciuto lo straordinario (che non può essere nemmeno
        erogato in quanto sono assunta con contratto di formazione) ma come mi devo comportare a
        riguardo?
 Inoltre, è giusto che mi facciano andare in banca/posta/esatri... con il mio mezzo, e per
        di più in orari fuori dall'orario lavorativo?
 Ringraziando anticipatamente, porgo
        distinti saluti. R.: Tu hai diritto ad uscire alle
        17.30, al termine cioè del Tuo turno di lavoro, come fanno tutti i lavoratori sia operai
        che impiegati. Ci sono degli impiegati, quelli che hanno compiti direttivi, che non
        sono tenuti a timbrare e che quindi svolgono il loro lavoro per obiettivi e non per
        orario. In questo caso però le aziende passano loro un forfait mensile che indennizza
        economicamente questa prestazione lavorativa. Si tratta comunque di impiegati di alto
        livello professionale. Nel tuo caso di assunta in formazione lavoro, la regola di uscire
        al termine del turno di lavoro sarebbe anche vincolante, perché a fronte di un ispezione
        dellispettorato del lavoro, lazienda sarebbe in difficoltà a motivare la Tua
        ulteriore presenza.Stesso discorso vale per luso dellauto propria. Lazienda può comandarti
        delle uscite ma solo con mezzi suoi o con mezzi pubblici, di cui deve rimborsarti il
        biglietto, o con il tuo mezzo di cui deve rimborsarti la percorrenza chilometrica sulla
        base di apposite tabelle ACI. Ovviamente il comando vale allinterno dellorario
        di lavoro. Fuori da questo si tratta di favori che Tu fai allazienda: sta solo a Te
        di decidere se ne vale la pena.
 6 dicembre 1999  
 D.: Il contratto
        applicato presso la mia azienda è quello delle Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende
        editoriali.Ho ricevuto per raccomandata una contestazione disciplinare in cui mi veniva contestata la
        consegna di documenti senza l'autorizzazione dei superiori.
 Sono stata preavvertita per telefono dalla mia azienda, con lassicurazione che tale
        contestazione non avrebbe avuto per me nessuna conseguenza e che... non si voleva turbare
        la mia maternità (ero in astensione obbligatoria per maternità da quattro giorni e la
        contestazione aveva la data del mio primo giorno di assenza dall'ufficio).
 Mi è stato anche detto che la contestazione a mio carico era fatta per poter
        "punire" un altro collega (quello a cui avevo consegnato il documento in
        questione).
 Ho preso la cosa molto male, dato che ho sempre dato il mio meglio al lavoro. Ho spiegato
        le mie ragioni: era consuetudine dare in visione le circolari indirizzate dal direttore a
        tutti i collaboratori, soprattutto nei casi, come questo, in cui uno di noi l'avesse
        firmata per "presa visione" e non ne avesse avuto copia.
 Tale consuetudine, tra l'altro, era precedente all'affissione del codice disciplinare nel
        ns luogo di lavoro.
 Tale codice, oltre tutto, non menziona il caso in cui un dipendente dia in visione un
        qualche documento.
 Ho spiegato la mia posizione, rammaricandomi di non aver potuto spiegare le mie ragioni
        direttamente prima della mia assenza dall'ufficio. Ho chiesto che venga formalizzata al
        più presto la mia totale estraneità a qualunque "mancanza", ma non riesco a
        stare tranquilla. Quando chiamo al telefono per avere notizie vengo regolarmente caricata.
        Dato che questa attesa non fa bene nè a me nè al mio bambino vorrei sapere che cosa mi
        devo aspettare.
 Vi ringrazio  R.: Quando
        lazienda comunica una contestazione disciplinare deve richiamare in essa
        larticolo contrattuale in base al quale procede alla contestazione e comunicare
        altresì al destinatario della contestazione che ha 5 giorni di tempo per giustificarsi.
        Il lavoratore che fosse impedito a farlo direttamente, lo può fare con lettera
        raccomandata. In questo caso per il computo dei giorni vale il timbro postale. Se la contestazione non esplicita il richiamo allarticolo del contratto e la
        clausola dei 5 giorni per le giustificazioni, ha un vizio formale e quindi vale solo come
        semplice richiamo.
 Nel caso lo faccia sei tenuta a giustificarTi nei termini di cui sopra. In questo caso
        ritengo che vadano benissimo le argomentazioni che contiene la Tua e-mail.
 Nel caso non invii le giustificazioni entro i 5 giorni dal ricevimento della contestazione
        ciò è interpretabile come ammissione di colpa. In questo caso lazienda ha facoltà
        di comminare un provvedimento disciplinare entro i 6 giorni successivi. Può farlo anche
        nel caso ci siano giustificazioni che non sono ritenute valide, sempre entro 6 giorni, in
        questo caso dal ricevimento delle giustificazioni.
 Passati i 6 giorni in un caso o nellaltro non può più essere assunto alcun
        provvedimento. Nel caso di provvedimento, questo può essere impugnato dal lavoratore
        entro i 60 giorni successivi tramite unorganizzazione sindacale.
 12 ottobre 1999 
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