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D&R

D.: Nel caso di lavoro part-time, sia orizzontale che verticale, si mantiene il diritto (totale o parziale) alla corresponsione dell’assegno familiare? In caso di riduzione dell’assegno, come si calcola?

Loris A.

R.: Per i lavoratori a tempo parziale, la legge 863/84 prevede la piena corresponsione dell’assegno qualora nella settimana venga effettuato un orario di lavoro non inferiore alle 24 ore (raggiungibili anche cumulando diversi rapporti di lavoro). Se il limite di 24 ore non viene raggiunto, l’assegno spetta solo per le giornate lavorate.

30 novembre 2000


D.: In caso di infortunio sul lavoro si mantiene o si perde il diritto a percepire l’assegno familiare? Nel caso si perda, è possibile per il periodo di infortunio farlo richiedere al coniuge (ovviamente nel caso che lavori)?

Loris A.

R.: L ‘assegno è corrisposto per il periodo d’inabilità temporanea, compresi i periodi di carenza, sino ad un massimo di tre mesi. Dopo i tre mesi può essere richiesto dal coniuge.

29 novembre 2000


D.: Nel caso di maternità facoltativa si mantiene il diritto agli assegni familiari?

Loris A.

R.: L’assegno è corrisposto per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto.

29 novembre 2000


D.: Sono un dipendente in una ditta metalmeccanica (contratto CONFAPI) dal gennaio 1999. Dal 1986 al dicembre 1998 sono stato un artigiano (lavoratore autonomo). La mia domanda è la seguente: é possibile che gli assegni familiari mi siano stati dati solo dal luglio 2000 ??? Solo perché il sottoscritto l'anno precedente (1998) era un lavoratore autonomo; e se così fosse , visto che prendono come riferimento il reddito dell'anno precedente (il reddito che va da gennaio a dicembre) perché non dovrei avere gli arretrati, cioè da gennaio 2000 a giugno 2000.

Grato se vorrete darmi una risposta

Distinti saluti Giancarlo G.

R.: La legge 153/88 ha disciplinato il diritto all’assegno per nucleo familiare legandolo al reddito percepito nell’anno fiscale precedente ed ha fissato un periodo temporale, di corresponsione, diverso da quello di calendario probabilmente per consentire l’esatta determinazione del reddito di riferimento, rilevabile dalle dichiarazioni già presentate.
La legge dispone inoltre che il reddito complessivo di riferimento debba essere composto, almeno per il 70%, da redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente o assimilato (pensione).
Visto quanto precede, NON è possibile la corresponsione dell’assegno familiare per il primo semestre dell’anno, in sede di prima concessione, perché, come detto, il periodo di validità della dichiarazione reddituale decorre dal 1° luglio dell’anno in corso e scade il 30 giugno dell’anno successivo.

28 novembre 2000


D.: Spero possiate darmi una mano a chiarirmi le idee a proposito degli assegni familiari. Mio figlio e' nato l'8-11-1998 e in azienda all'epoca mi dissero che non avevo diritto agli assegni familiari perchè il reddito familiare era superiore ai valori indicati nella tabella corrispondente al Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
In pratica quest'anno, quando ho effettuato la compilazione del modello 730, mi sono accorto che poichè per il 1999 mia moglie ha usufruito dell'aspettativa per maternità, il reddito complessivo del nucleo familiare si e' aggirato intorno ai 63 milioni. Dalle tabelle per gli assegni familiari valide dal 1 luglio 1999, mi sembra che dovrei aver diritto agli assegni familiari, ma in azienda non riescono a darmi una risposta univoca.
Potete aiutarmi a capire la faccenda? Nel caso io possa usufruire degli assegni, quale documentazione bisogna esibire ed entro quale data?

Vi ringrazio anticipatamente, certo di una vostra cortese risposta

Carlo S.

R.: Il reddito da considerare per l’attribuzione degli assegni per il nucleo familiare è quello dell’anno precedente e si applica dal 1° luglio al 30 giugno successivo; così nel tuo caso, essendo il figlio nato nel novembre 1998, i redditi sono quelli relativi al 1997 (e successivi).

Se nel 1997 il tuo reddito era compreso tra lire 54.016.000 e 68.468.000 hai diritto all’assegno di lire 25.000 con decorrenza novembre 1998 e fino a giugno 1999.
Se nel 1998 il tuo reddito era compreso tra lire 54.989.000 e 69.701.000 hai confermato l’assegno nel medesimo importo (25.000) per il periodo 01/07/1999 ÷ 30/06/2000.
Conoscendo il tuo reddito del 1999 che è stato di lire 63.000.000 (scaglione 55.869.000÷70.817.000), ti spetta sicuramente l’assegno per il nucleo familiare di lire 25.000 mensili dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il modulo con il quale va fatta la domanda dovrebbe essere disponibile presso la tua ditta, o presso l’INAS, il patronato della Cisl (cliccando l’icona "I servizi" nella home page avrai sedi e recapiti dell’INAS in provincia di Varese) o naturalmente presso le sedi INPS. È necessario allegare la prima volta lo stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.
Non c’è urgenza nel presentare la domanda alla ditta in quanto, qualora anche i redditi del 1997 e del 1998 rientrassero nei limiti suindicati, ti spetterebbe comunque l’assegno dalla data di nascita di tuo figlio, perché i limiti prescrizionali entro i quali chiedere gli arretrati sono di 5 anni.

18 maggio 2000


D.: Sto cercando di risolvere un quesito in merito al rilascio di assegni per il nucleo familiare. Ho provato a consultare anche il sito www.inps.it ma non riesco a trovare la giusta risposta. Spero di poterVi disturbare e di esaudire finalmente questo punto di domanda.

La mia situazione è la seguente:
- infermiera separata e convivente con altra persona, libero professionista.
- figlio riconosciuto da entrambi i genitori.
- pur convivendo nella stessa abitazione, il mio convivente è residente ancora presso l'abitazione dei genitori.

Domanda: il mio convivente rientra nel cumulo del reddito da dichiarare per il rilascio dell'assegno familiare oppure devo considerarmi singolo genitore con figlio a carico?
E se la risposta fosse quest'ultima, lo stesso discorso varrebbe anche per le quote che verso per la scuola materna e, in futuro, per l'istruzione obbligatoria?
Come viene individuato il convivente nella legislazione italiana?

Grazie per l'attenzione dimostratami, vi sarei grata se Vorrete rispondermi

Un amica di Antonella

R.: Devi considerarTi singolo genitore con figlio a carico.
Al fine del trattamento relativo agli assegni famigliari infatti non sussiste il concetto di coppia di fatto e quindi di convivenza. Il riconoscimento del padre potrebbe valere se il padre fosse lavoratore dipendente. Ma anche in questo caso il nucleo familiare sarebbe riconosciuto come composto da un genitore e un figlio. Il padre cioè potrebbe ricevere l’assegno famigliare per il figlio riconosciuto in alternativa alla madre, senza la necessità di cumulare il reddito con quest’ultima.

Nel caso delle quote versate alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo dipende dalle disposizioni specifiche di questi enti e dalla finalizzazione delle quote stesse. In particolare dove la scuola materna è un ente morale dipende dalle delibere comunali e dal regolamento applicato nell’ente.

Questa risposta è stata stesa con la collaborazione dell’Inas, l’ente di patronato della Cisl. Se avessi l’esigenza di un maggior approfondimento o di assistenza diretta puoi rivolgerTi gratuitamente ad una delle sedi di questo ente. I suoi recapiti in provincia di Varese li puoi trovare cliccando l’icona "i servizi" nella home page del nostro sito, quindi "Inas".

3 febbraio 2000