D.: Nel caso di lavoro part-time, sia orizzontale che verticale, si
mantiene il diritto (totale o parziale) alla corresponsione dellassegno familiare?
In caso di riduzione dellassegno, come si calcola?
Loris A.
R.: Per i lavoratori a tempo
parziale, la legge 863/84 prevede la piena corresponsione dellassegno qualora nella
settimana venga effettuato un orario di lavoro non inferiore alle 24 ore (raggiungibili
anche cumulando diversi rapporti di lavoro). Se il limite di 24 ore non viene raggiunto,
lassegno spetta solo per le giornate lavorate.
30 novembre 2000
D.: In caso di
infortunio sul lavoro si mantiene o si perde il diritto a percepire lassegno
familiare? Nel caso si perda, è possibile per il periodo di infortunio farlo richiedere
al coniuge (ovviamente nel caso che lavori)?
Loris A.
R.: L assegno è corrisposto per il periodo
dinabilità temporanea, compresi i periodi di carenza, sino ad un massimo di tre
mesi. Dopo i tre mesi può essere richiesto dal coniuge.
29 novembre 2000
D.: Nel caso di
maternità facoltativa si mantiene il diritto agli assegni familiari?
Loris A.
R.:
Lassegno è corrisposto per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria o
facoltativa, precedente o successiva al parto.
29 novembre 2000
D.: Sono un dipendente in una
ditta metalmeccanica (contratto CONFAPI) dal gennaio 1999. Dal 1986 al dicembre 1998 sono
stato un artigiano (lavoratore autonomo). La mia domanda è la seguente: é possibile che
gli assegni familiari mi siano stati dati solo dal luglio 2000 ??? Solo perché il
sottoscritto l'anno precedente (1998) era un lavoratore autonomo; e se così fosse , visto
che prendono come riferimento il reddito dell'anno precedente (il reddito che va da
gennaio a dicembre) perché non dovrei avere gli arretrati, cioè da gennaio 2000 a giugno
2000.
Grato se vorrete darmi una risposta
Distinti saluti Giancarlo G.
R.: La legge 153/88 ha disciplinato il diritto allassegno per nucleo
familiare legandolo al reddito percepito nellanno fiscale precedente ed ha fissato
un periodo temporale, di corresponsione, diverso da quello di calendario probabilmente per
consentire lesatta determinazione del reddito di riferimento, rilevabile dalle
dichiarazioni già presentate.
La legge dispone inoltre che il reddito complessivo di riferimento debba essere composto,
almeno per il 70%, da redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente o assimilato
(pensione).
Visto quanto precede, NON è possibile la corresponsione dellassegno familiare per
il primo semestre dellanno, in sede di prima concessione, perché, come detto, il
periodo di validità della dichiarazione reddituale decorre dal 1° luglio dellanno
in corso e scade il 30 giugno dellanno successivo.
28 novembre 2000
D.: Spero possiate
darmi una mano a chiarirmi le idee a proposito degli assegni familiari. Mio figlio e' nato
l'8-11-1998 e in azienda all'epoca mi dissero che non avevo diritto agli assegni familiari
perchè il reddito familiare era superiore ai valori indicati nella tabella corrispondente
al Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili.
In pratica quest'anno, quando ho effettuato la compilazione del modello 730, mi sono
accorto che poichè per il 1999 mia moglie ha usufruito dell'aspettativa per maternità,
il reddito complessivo del nucleo familiare si e' aggirato intorno ai 63 milioni. Dalle
tabelle per gli assegni familiari valide dal 1 luglio 1999, mi sembra che dovrei aver
diritto agli assegni familiari, ma in azienda non riescono a darmi una risposta univoca.
Potete aiutarmi a capire la faccenda? Nel caso io possa usufruire degli assegni, quale
documentazione bisogna esibire ed entro quale data?
Vi ringrazio anticipatamente, certo di
una vostra cortese risposta
Carlo S.
R.: Il reddito da considerare per
lattribuzione degli assegni per il nucleo familiare è quello dellanno
precedente e si applica dal 1° luglio al 30 giugno successivo; così nel tuo caso,
essendo il figlio nato nel novembre 1998, i redditi sono quelli relativi al 1997 (e
successivi).
Se nel 1997 il tuo reddito era compreso tra lire 54.016.000
e 68.468.000 hai diritto allassegno di lire 25.000 con decorrenza novembre 1998 e
fino a giugno 1999.
Se nel 1998 il tuo reddito era compreso tra lire 54.989.000 e 69.701.000 hai confermato
lassegno nel medesimo importo (25.000) per il periodo 01/07/1999 ÷ 30/06/2000.
Conoscendo il tuo reddito del 1999 che è stato di lire 63.000.000 (scaglione
55.869.000÷70.817.000), ti spetta sicuramente lassegno per il nucleo familiare di
lire 25.000 mensili dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
Il modulo con il quale va fatta la domanda dovrebbe essere
disponibile presso la tua ditta, o presso lINAS, il patronato della Cisl (cliccando
licona "I servizi" nella home page avrai sedi e recapiti dellINAS in
provincia di Varese) o naturalmente presso le sedi INPS. È necessario allegare la
prima volta lo stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.
Non cè urgenza nel presentare la domanda alla ditta in quanto, qualora anche i
redditi del 1997 e del 1998 rientrassero nei limiti suindicati, ti spetterebbe comunque
lassegno dalla data di nascita di tuo figlio, perché i limiti prescrizionali entro
i quali chiedere gli arretrati sono di 5 anni.
18 maggio 2000
D.: Sto cercando di
risolvere un quesito in merito al rilascio di assegni per il nucleo familiare. Ho provato
a consultare anche il sito www.inps.it ma non riesco a trovare la giusta risposta. Spero
di poterVi disturbare e di esaudire finalmente questo punto di domanda.
La mia situazione è la seguente:
- infermiera separata e convivente con altra persona, libero professionista.
- figlio riconosciuto da entrambi i genitori.
- pur convivendo nella stessa abitazione, il mio convivente è residente ancora presso
l'abitazione dei genitori.
Domanda: il mio convivente rientra nel
cumulo del reddito da dichiarare per il rilascio dell'assegno familiare oppure devo
considerarmi singolo genitore con figlio a carico?
E se la risposta fosse quest'ultima, lo stesso discorso varrebbe anche per le quote che
verso per la scuola materna e, in futuro, per l'istruzione obbligatoria?
Come viene individuato il convivente nella legislazione italiana?
Grazie per l'attenzione dimostratami,
vi sarei grata se Vorrete rispondermi
Un amica di Antonella
R.: Devi considerarTi singolo
genitore con figlio a carico.
Al fine del trattamento relativo agli assegni famigliari infatti non sussiste il concetto
di coppia di fatto e quindi di convivenza. Il riconoscimento del padre potrebbe valere se
il padre fosse lavoratore dipendente. Ma anche in questo caso il nucleo familiare sarebbe
riconosciuto come composto da un genitore e un figlio. Il padre cioè potrebbe ricevere
lassegno famigliare per il figlio riconosciuto in alternativa alla madre, senza la
necessità di cumulare il reddito con questultima.
Nel caso delle quote versate alla
scuola materna e alla scuola dellobbligo dipende dalle disposizioni specifiche di
questi enti e dalla finalizzazione delle quote stesse. In particolare dove la scuola
materna è un ente morale dipende dalle delibere comunali e dal regolamento applicato
nellente.
Questa risposta è stata stesa con la collaborazione
dellInas, lente di patronato della Cisl. Se avessi lesigenza di un
maggior approfondimento o di assistenza diretta puoi rivolgerTi gratuitamente ad una delle
sedi di questo ente. I suoi recapiti in provincia di Varese li puoi trovare cliccando
licona "i servizi" nella home page del nostro sito, quindi
"Inas".
3 febbraio 2000 |